Di Bonaventura, no alla sorveglianza

1 Luglio 2023

Il tribunale respinge la richiesta per l’anarchico: «Non c’è pericolosità sociale» 

TERAMO. Il tribunale dell’Aquila ha respinto la richiesta di sorveglianza speciale con obbligo di dimora per Gianluigi Di Bonaventura, 39enne esponente del movimento anarchico e del gruppo del campetto occupato di Giulianova. L’istanza era stata fatta ad aprile dalla Procura aquilana su richiesta della questura teramana. Alla base quella che negli atti depositati a sostegno della richiesta è stata definita «una pericolosità per la sicurezza pubblica» con l’elencazione di alcuni fatti tra cui lo sgombero del capetto occupato e una manifestazione organizzata per Alfredo Cospito, l’anarchico pescarese detenuto in regime di 41 bis da tempo e in quel periodo ma per il collegio in sciopero della fame contro il carcere duro. Per i giudici (collegio presieduto da Alessandra Ilari) non c’è pericolosità sociale. «Occorre evidenziare», si legge nel decreto, «come la pericolosità sociale debba necessariamente essere ancorata alla commissione di fatti che offendono o pongono in pericolo beni superindividuali tali da potersi agganciare ad entità giuridiche connesse alla preservazione delle condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale, quali appunto la sicurezza e la tranquillità pubbliche. È emerso come il Di Bonaventura abbia adottato negli anni numerosi comportamenti di aperta contestazione nei confronti delle istituzioni, in particolare, secondo quanto riportato nella proposta, aderendo a movimenti di matrice anarco insurrezionalista. Nell’ambito delle numerosissime manifestazioni cui il proposto ha aderito occorre tuttavia distinguere tra le condotte che costituiscono estrinsecazione di una libera manifestazione del pensiero, se del caso anche in aperta e radicale contestazione alla istituzioni, rispetto a quelle caratterizzate da una connotazione più o meno illecita, le quali ultime possono (solo queste) essere idonee a ledere o mettere in pericolo i beni superindividuali». Così l’avvocato Filippo Torretta, difensore di Di Bonaventura: «La difesa esprime la propria soddisfazione per una decisione degli organi giudiziari che respinge le 44 pagine di richieste e le 134 di allegati della questura di Teramo con la quale questa voleva imporre una misura preventiva sulla base di una pericolosità per la società di Di Bonaventura dovuta a un legittimo esercizio di profonda critica alla istituzioni che in qualche occasione si è tradotto in azioni non legittime per l’ordine costituito».(d.p.)