Dichiarato fallito il mangimificio Sagem

23 Luglio 2021

Il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo per lo stabilimento di Campo a mare

ROSETO. Si chiude con una sentenza di fallimento il caso della Sagem, storico mangimificio di Campo a Mare che negli anni scorsi ha occupato 30 dipendenti interni più un centinaio tra agricoltori e trasportatori dell’indotto.
Il tribunale di Teramo nei giorni scorsi (giudice delegato Ninetta D’Ignazio) ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo proposta dalla società e ha dichiarato il fallimento nominando come curatori l’avvocato Fabrizio Silvani e la commercialista Eda Silvestrini. L’udienza per l’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo è stata fissata per il 26 gennaio. Così si legge nella sentenza: «Con decreto del 7 dicembre 2020 questo tribunale ha rilevato la presenza di plurimi profili di inammissibilità della proposta di concordato in continuità depositata in data 20 ottobre 2020 dalla debitrice e, in particolare: il mancato deposito della relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa prescritta dall’articolo 161; la mancata specificazione, in violazione dell’articolo 186 bis, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura nonchè la omessa specificazione dell’attività di impresa».
E precisa: «Nella memoria integrativa della proposta di concordato, depositata il 12 gennaio del 2021, la debitrice ha espressamente dichiarato che la proposta rimane invariata quanto ai termini e alle condizioni di rimborso dei creditori. La debitrice ha pertanto espressamente dichiarato di non intendere presentare un nuovo piano concordatario ma integrare quello già depositato al fine di superare i profili di inammissibilità rilevati dal tribunale con decreto del 7 dicembre 2020».
Secondo il tribunale «nel caso in esame, in pendenza dell’udienza fissata per la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato e per la eventuale dichiarazione di fallimento, la debitrice non ha depositato una nuova domanda di concordato preventivo ma ha integrato la domanda di concordato già depositata in data 20 ottobre 2020 e in relazione alla quale il tribunale aveva rilevato la presenza di plurimi profili di inammissibilità fissando l’udienza ex art. 162 per la relativa declaratoria di inammissibilità e per la eventuale dichiarazione di fallimento. La documentazione integrativa depositata dalla debitrice nelle date del 12 gennaio, 20 gennaio e 4 marzo 2021 deve pertanto essere dichiarata inammissibile alla luce del principio ermeneutico sopra dichiarato, essendo una integrazione della proposta originaria in mancanza della rinuncia alla stessa».
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