Diffamazione al sindaco Blogger condannato

16 Maggio 2017

Sotto accusa un post contro Di Bartolomeo pubblicato su www.Colledara.com  Il giudice: il gestore risponde penalmente quando l’autore non viene identificato

TERAMO. La diffamazione ai tempi di internet è qualcosa che cambia nella forma ma non nella sostanza. Almeno quella del codice penale così come, negli ultimi tempi, ha sancito la Cassazione. E trae linfa proprio dai pronunciamenti degli Ermellini la sentenza con cui il giudice di primo grado Carla Fazzini ha condannato al pagamento di mille euro di multa il blogger Vincent Cimellato accusato di diffamazione nei confronti dell’ex sindaco di Colledara Giuseppe Di Bartolomeo. Perchè, sostiene in sintesi il magistrato, si è responsabili del commento che appare sul blog. Anche se anonimi.
Gli episodi finiti davanti al tribunale si riferiscono ad un periodo compreso tra maggio e giugno 2014 e riguardano post comparsi sul blog www.colledara. com e, scrive il giudice nelle motivazioni della sentenza, «all’epoca dei fatti la proprietà del sito risultava essere di Vincent Cimellato». Sotto accusa la frase pubblicata sul blog e rivolta all’allora primo cittadino: «Inetto, superfluo ed inutile ologramma, mezzo uomo senza alcuna dignità di palese e sana incapacità, delinquente, marionetta guidata dai predecessori, strac...di idiota di prima categoria, che il proprio cane è meglio dell’ologramma, piccolo duce, peggio degli ebrei».
«L’accusa ha dimostrato che i post pubblicati sul sito www.colledara, com venivano filtrati dal Cimellato il quale li controllava tramite email firmandoli a volte con il nome di staff a volte con il nome www. colledara.com», scrive il giudice, «il blogger risponde in sede penale per i post diffamatori sul suo sito in concorso con l’autore degli stessi ovvero in via autonoma laddove, come nel caso che qui ci occupa, questi non sia stato identificato. In questo caso, infatti, il blogger ha volontariamente scelto di diffondere in rete il post offensivo, avendolo prima letto sulla mail, selezionato e deciso di diffonderlo in rete unitamente all’autore materiale dello stesso». E specifica: «La posizione del blogger è equiparata, per ora e in attesa di una legislazione ad hoc, a quella dei moderatori del forum i quali, a differenza del direttore di giornale cartaceo, rispondono soltanto a titolo di dolo nelle ipotesi in cui concorrano con l’autore della diffamazione nella diffusione della stessa. L’offesa, infatti, si diffonde per il tramite del suo blog».
Nelle motivazioni il giudice prende in considerazione i canoni giurisprudenziali costituiti da interesse pubblico, conoscenza e verità del fatto, correttezza del linguaggio. E scrive: « Per quanto attiene alla veridicità dei fatti esposti era onere dell’imputato provarne la sussistenza, Ed invero, durante l’istruttoria dibattimentale, quest’ultimo non ha dato alcuna spiegazione di fatti che lo hanno indotto a scrivere e a diffondere per il tramite del suo blog quei messaggi contestati nel capo d’imputazione. Dire all’ex sindaco che questi è un inetto, delinquente strac... di idiota, piccolo duce, peggio deglio ebrei -offesa tra l’altro carica di odio razzista- sicuramente lede l’onore e la reputazione della parte offesa. Trattasi infatti di considerazione espresse in termini assolutamente non corretti e sicuramente lesivi del decoro e offensivo dell’altrui reputazione».
(d.p.)
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