Distanze tra edifici «Con il nuovo piano deroghe possibili»

Roseto, lo dice il sindaco. Ma il costruttore Rapagnà avverte «Illude i cittadini, senza i 10 metri minimi è tutto nullo»
ROSETO. Dopo l’annuncio dell’affidamento dell’incarico per redigere il piano particolareggiato per Roseto capoluogo, si accende il dibattito sulle distanze tra le abitazioni. A Roseto ci sono circa 100 casi di contenziosi tra vicini e il nuovo piano particolareggiato, a detta del sindaco Sabatino Di Girolamo, dovrebbe risolverli definitivamente. C’è chi, però, non la pensa così. L’ingegnere e costruttore Alberto Rapagnà è convinto che l’approvazione del piano particolareggiato non risolverà in realtà queste situazioni. «Il decreto ministeriale del 1968 sugli standard urbanistici», precisa Rapagnà, «prevede la distanza minima di 10 metri tra i fabbricati e, se il nuovo piano non rispettasse questa legge, sarebbe nullo. Come si è dimostrato nullo il precedente piano, che prevedeva di poter sopraelevare a distanza minore di 10 metri, e infatti ci sono 15 ordinanze di demolizione. Non si può illudere la cittadinanza».
Il sindaco Di Girolamo, però, tiene a precisare che «lo stesso decreto ministeriale prevede che, in presenza di piani particolareggiati, si possa derogare dai 10 metri. Siamo nelle mani di un illustre professore universitario e sono convinto che lavorerà al meglio».
In merito al caso di Monia Petraccia, che ebbe i permessi dal Comune per sopraelevare a meno di 10 metri di distanza e poi a seguito di una denuncia, e conseguente sentenza, ora sarebbe costretta a demolire, intervengono gli avvocati Alessandra Matone e Maurizio Reale, quali procuratori della signora Amalia Nardoni (la controparte della vicenda in questione). «Se le rimostranze della signora Petraccia sono comprensibili sotto il profilo umano», dicono i due avvocati, «lo stesso non si può dire dal punto di vista del diritto, perché la questione processuale è ormai ‘cosa giudicata’, situazione questa che determina l'immodificabilità del provvedimento di demolizione del giudice». Sulla futura approvazione da parte del Comune di Roseto del piano particolareggiato i due avvocati precisano che «qualora si prevedesse la possibilità di edificare a distanze inferiori rispetto a quelle indicate nel decreto ministeriale, non potrebbe in alcun modo incidere sull’esito della vicenda processuale che interessa la signora Petraccia in quanto i regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata efficacia, salvo i limiti, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti diritti quesiti, e nel caso di norme più favorevoli, dell’eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione». Anche se il piano prevedesse norme più favorevoli quindi, secondo i due avvocati, «non potrebbero applicarsi sul caso della signora Petraccia».
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