Era con una prostituta, multa annullata

9 Aprile 2019

Sanzione da 500 euro inflitta dai vigili a Controguerra, il giudice accoglie il ricorso: «Non è provato che fosse un cliente»

CONTROGUERRA. Non c’è la prova che il cliente stesse consumando sesso, non è stato dimostrato lo scambio di denaro per la prestazione; e l’incontro tra la donna e il presunto cliente non si è consumato sulla pubblica via ma in un’area privata. Per questo la sanzione di 500 euro prevista dall’ordinanza del sindaco di Controguerra che vieta la contrattazione di prestazioni sessuali viene cancellata. L’ha spuntata un uomo di mezza età della Val Vibrata che si era rivolto al giudice di pace contestando la multa elevata dalla polizia locale di Controguerra. Il giudice non togato ha dato ragione al ricorrente, decidendo però la compensazione delle spese.
La sentenza espressa dal giudice onorario di Teramo rischia di costituire un precedente con effetto domino. Scrive il giudice: «Non risulta dagli atti di causa che vi sia stato un rapporto sessuale caratterizzato dal meretricio, non essendo stata fornita la prova da parte dell’amministrazione comunale della dazione dei denaro. Lo stesso ricorrente, in sede di interrogatorio formale, sosteneva di avere una relazione con la donna e di voler ufficializzare il loro rapporto. Né si può rinvenire l’intralcio alla circolazione stradale di cui alla ratio dell’ordinanza sindacale», scrive ancora il giudice di pace, «in quanto la vettura con a bordo la signora e il ricorrente si trovava in luogo privato non aperto al pubblico passaggio». Il multato è stato difeso dagli avvocati Giampaolo Magnanimi e Luca Scarpantoni. I due legali hanno fatto leva su una serie di considerazioni. Ad esempio, dovendo l’ordinanza sindacale per sua natura avere carattere di contingibilità e urgenza, regolando una situazione temporanea, non può essere reiterata per anni (come accade a Controguerra). L’ordinanza precisa che non si può contrattare prestazione sessuale sul territorio ma la difesa ha precisato e dimostrato che il luogo in cui è avvenuta la contestazione della violazione era «non soggetto al pubblico passaggio in quanto senza uscita». Infine, non è stato dimostrato lo scambio di denaro (per cui nessuna contrattazione di prestazione sessuale si è concretizzata) né poteva dirsi che la donna fosse una prostituta di strada. «Sanzionare due adulti, appartati su luogo privato, non visibile dalla pubblica via e non soggetto al transito, condurrebbe ad esporre alla possibile sanzione circa il 90 per cento della popolazione italiana dai 15 agli 80 anni», scrivono nella memoria difensiva i legali del ricorrente.
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