Esproprio per la chiesa, i Franchi devono pagare oltre 100mila euro

12 Settembre 2018

Il Comune vince anche in appello la causa avviata nel 2003: è stato riconosciuto dai giudici che l’ente aveva pagato somme in eccesso alla famiglia per acquisire i terreni lungo viale Orsini

GIULIANOVA. Nel contenzioso tra gli eredi Franchi e il Comune di Giulianova relativo alle somme pagate in eccesso dall'ente per l’esproprio, negli anni ’70, dei terreni dove sono state realizzate la chiesa di San Pietro e Paolo e la piazza, arriva la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, che nel rigettare l’appello proposto dalla famiglia l'ha condannata al pagamento, in favore dell'amministrazione comunale, di un importo di 107.633,36 euro oltre interessi legali e spese legali.
La sentenza dovrebbe mettere la parola fine ad una vicenda giudiziaria iniziata nel 2003 con la notifica, da parte del tribunale di Teramo, di un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi Franchi per il pagamento a favore del Comune di Giulianova di una somma di oltre 126mila euro. Somma di cui il Comune dichiarava di essere creditore, avendo a suo tempo pagato una somma in eccesso per gli espropri (nel 2002, infatti, la Corte d'appello di Ancona aveva rideterminato, riducendolo, il relativo importo dovuto dal Comune ai proprietari dei terreni) . All'epoca la famiglia Franchi si oppose al decreto ingiuntivo, contestando la somma richiesta, con il decreto revocato dal tribunale di Teramo nel 2011. In quell'occasione lo stesso tribunale aveva comunque disposto il pagamento, in favore del Comune, di una somma pari a 107.633,36 euro oltre agli interessi legali maturati dal 2003 e alle spese di giudizio, riconoscendo la legittimità del credito vantato dall'ente. Ma gli eredi Franchi, ritenendo di non dover pagare e sostenendo che il Comune fosse in realtà creditore di soli 18.237,08 euro oltre agli interessi legali, non si erano arresi e avevano presentato ricorso in appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. Anche la Corte d'appello, però, ha dato ragione al Comune, che si prepara dunque ad incassare la somma. Nel ricorso, in particolare, gli eredi Franchi lamentavano «l'acritico recepimento da parte del giudice di prime cure di quanto indicato dal Ctu circa la quantificazione dell'importo spettante in restituzione al Comune di Giulianova, senza però aver chiarito le ragioni per le quali non ha ritenuto fondato quanto dedotto dagli opponenti». Nella sentenza i giudici d'appello, nel ricordare preliminarmente come «il giudice del merito non è tenuto a giustificare le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche», hanno rilevato come il procedimento seguito sia stato corretto.
Alessia Marconi
©RIPRODUZIONE RISERVATA.