Fallimento Foodinvest, il caso è chiuso

La Cassazione respinge il ricorso presentato dall’imprenditore Mario Malavolta contro il procedimento d’appello
TERAMO. La parola fine la scrive la prima sezione civile della Cassazione ben 12 anni dopo la sentenza di fallimento della Foodinvest group. Ai giudici della Suprema Corte servono 18 pagine di motivazioni per dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’imprenditore Mario Malavolta contro l’allora curatela fallimentare e la sentenza con cui nel 2018 la Corte d’appello dell’Aquila aveva confermato il fallimento della società che riuniva 12 stabilimenti del gruppo alimentare, molti dei quali fuori provincia e regione. Procedimento, quest’ultimo, arrivato dopo che la Cassazione (nel febbraio del 2017) aveva accolto il ricorso della Foodinvest rinviando gli atti ai giudici d’appello che, in diversa composizione rispetto al primo pronunciamento, erano tornati ad esaminare il caso, ribadendo la competenza territoriale del tribunale di Teramo a pronunciarne il fallimento e nuovamente «escludendo l’illegittimità della corrispondente dichiarazione in pendenza di concordato preventivo».
Una complessa vicenda, occupazionale e non, scandita da svariati passaggi giuridici con una serie di rinvii dettati dalla sospensione dei termini processuali prevista dopo il sisma del 2009. Nella sentenza di qualche giorno fa i giudici della Suprema Corte ricostruiscono vari passaggi partendo da quello che, a pagina 9, appare un vero e proprio assunto: «La corte aquilana ha ampiamente descritto gli elementi istruttori che l’hanno indotta a quella conclusione, e il corrispondente accertamento, effettuato valorizzando indici probatori giudicati idonei a vincere la presunzione iuris tantum di corrispondenza tra la sede legale e quella effettiva della Foodinvest Group srl, integra una valutazione fattuale, a fronte della quale detta società, con il motivo in esame, tenta, sostanzialmente, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una proprio alternativa loro interpretazione, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione) in contrasto con il granitico orientamento di questa corte per cui il ricorso per Cassazione non rappresenta uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento».
In merito al secondo motivo del ricorso, quello per cui la società aveva lamentato l’impossibilità di accedere alla procedura del concordato preventivo, i giudici scrivono: «È opportuno premettere, in relazione a tale doglianza, che, come condivisibilmente eccepito dalla curatela fallimentare controricorrente, la corte di merito ha innanzitutto affermato che tale doglianza non era stata tempestivamente svolta con l’atto introduttivo del reclamo ma solo con la comparsa depositata in vista dell’udienza innanzi alla medesima corte il 23 maggio del 2012». La curatela fallimentare era rappresentata dall’avvocato Pietro Referza.
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