Ferie non pagate, condannato il Comune

Notaresco, i giudici d’appello accolgono il ricorso nella vertenza dell’ex comandante dei vigili urbani
NOTARESCO. Le ferie non fatte di un dipendente vanno pagate: il principio giuridico ormai da anni stabilito dalla Cassazione è stato ribadito dai giudici della Corte d’appello dell’Aquila, sezione lavoro e previdenza, che hanno accolto il ricorso contro una sentenza di primo grado. I giudici aquilani hanno condannato il Comune di Notaresco a pagare la somma di 17.199,00 all’ex comandante dei vigili urbani Sabatino Marziani a titolo di indennità sostitutiva per 1 174 giorni di ferie non godute. L’ex dipendente, ora in pensione, è stato assistito dell’avvocato Francesco Antonini. In primo grado il tribunale di Teramo aveva rigettato la domanda sostenendo da un lato che la fine del rapporto di lavoro fosse programmata avendo richiesto Marziani il pensionamento per inidoneità e dall’altro che la mancata fruizione delle ferie fosse dipesa unicamente da una inadeguata programmazione da parte dello stesso allora comandante.
Di diverso avviso i giudici d’appello (collegio presieduto da Cirso Marsella, a latere Anna Maria Tracanna e Ilaria Prozzo). «Il diritto alle ferie», si legge nella sentenza, costituisce principio essenziale del diritto sociale dell’Unione Europea che sarebbe violato se all’atto della cessazione del rapporto di lavoro si negasse l’indennità sostitutiva delle ferie anche in caso di mancato godimento non imputabile a scelta volontaria del lavoratore». Così precisa a tal proposito l’avvocato Antonini: «Il comandante della polizia municipale cessava il rapporto di lavoro con il Comune di Notaresco per la sua inidoneità al lavoro, ossia per un evento che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza appellata, non gli ha consentito di programmare per tempo la fruizione delle ferie, circostanza da valutarsi normativamente come vicenda estintiva del rapporto di lavoro dovuta a un evento indipendente dalla volontà del lavoratore con conseguente inapplicabilità del divieto di monetizzazione delle ferie. A ciò si aggiunga che è risultato documentalmente provato che il mancato godimento delle ferie è dipeso anche da un’assenza per malattia del comandante. Inoltre la Corte d’appello, ritenendo di escludere che Marziani abbia avuto il potere di gestire in assoluta autonomia le proprie ferie, ha stabilito che è risultato dimostrato che la fruizione delle ferie sia stata impedita dalle carenze di organico che vi sono state nel settore della polizia municipale quantomeno a partire dal 2012».(d.p.)
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