Ghiaia e buche, la Provincia deve risarcire

22 Novembre 2017

Il giudice accoglie il ricorso di un automobilista finito contro un albero: l’ente sborserà 4mila euro

NOTARESCO. La Cassazione, anche a sezioni unite, lo ha sancito più volte: gli enti gestori delle strade sono responsabili della sicurezza di chi le percorre. E anche se il quotidiano è fatto di casse al verde e di amministrazioni locali ormai senza più fondi costrette ad inseguire le emergenze, periodicamente ci sono sentenze di condanna che ricordano il pronunciamento della Suprema Corte. L’ultima è quella firmata dal giudice civile Eloisa Angela Imbesi che ha condannato la Provincia a risarcire i danni (circa 4mila euro) all’automobilista (assistito dall’avvocato Daniele Di Furia) finito prima fuori strada e poi contro un albero a causa del manto stradale dissestato e coperto di ghiaia della strada provinciale 24 B, nel territorio di Notaresco. Scrive il giudice: «Come è noto l’articolo 2051 del codice civile dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito. La norma pone una presunzione di responsabilità in capo al custode della res superabile soltanto con la prova del verificarsi di un evento imprevedibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso». E specifica: «con riferimento all’applicabilità di tale principio anche ai casi in cui il custode della cosa sia la pubblica amministrazione, la giurisprudenza più recente è addivenuta alla conclusione che la demanialità o patrimonialità del bene, l’essere esso adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione non comportano di per sè l’esclusione dell’applicabilità della norma dell’articolo 2051 codice civile, ma implicano soltanto che, nell’applicazione di tale norma e quindi nell’individuazione delle condizioni alle quali la pubblica amministrazione può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa, tali caratteristiche debbano indurre ad una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione». Secondo il giudice «il verbale dei rilievi eseguiti dalla polizia stradale sul luogo dell’incidente e la deposizione del teste consentono di ritenere confermata la dinamica del sinistro causato dalla ghiaia, presente copiosa, sul tratto di strada provinciale meglio descritto negli atti».(d.p.)
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