Grazie alla figlioletta può restare in Italia

Il tribunale dei minori accoglie il ricorso di una mamma filippina e le concede il permesso soggiorno di due anni: «La bimba va tutelata»
TERAMO. Nei giorni delle polemiche mai sopite sullo ius soli e delle parole non dette in questo Paese dai porti che restano chiusi, questa storia racconta altro. Di una bambina nata in Italia due anni e mezzo fa da genitori filippini che vivono a Teramo e di una mamma a cui i giudici hanno concesso il permesso di soggiorno per, hanno scritto nel decreto, «garantire il superiore interesse della figlia» troppo piccola per essere sradicata dal contesto in cui vive. Così ha stabilito il tribunale per i minori dell'Aquila che ha accolto l'istanza presentata dal’ avvocato Luca Macci riconoscendole il particolare permesso straordinario di due anni previsto dall’articolo 31 del decreto legge 286 . Perché i giudici si trovano davanti persone in carne ed ossa, non gli stereotipi con cui ragiona la politica. E in una società civile le risposte devono arrivare subito.
I GIUDICI. Nell’istanza presentata al tribunale la donna ha specificato di essersi stabilizzata in occasione della nascita della figlia con un permesso di soggiorno per cure mediche relative al parto e di convivere da allora con il compagno e padre della minore regolarmente impiegato in un’azienda. La bambina frequenta il nido e, come tutti i piccoli di quell’età, è piuttosto cagionevole di salute. Gli accertamenti fatti fare dal tribunale ai servizi sociali hanno stabilito che la coppia è ben integrata nel sistema sociale. «Esaminate tutte le informazione», si legge nel decreto firmato dal giudice Cecilia Angrisano, «questo collegio ritiene preminente il superiore interesse della minore ad un sano e corretto sviluppo che verrebbe a mancare o sarebbe altamente pregiudicato qualora la madre fosse costretta a lasciare il territorio, dovendo la bambina inevitabilmente seguire la mamma in considerazione della sua tenera età con ripercussioni negative sul suo equilibrio psicofisico, considerato che si troverebbe a cambiare ambiente di vita repentinamente ed in favore di posti e luoghi mai visti, non conosciuti e diversi culturalmente nel contesto in cui invece è nata e già adeguatamente inserita». Nel decreto i magistrati fanno riferimento alla sentenza con cui la Cassazione ha “ampliato” i presupposti della normativa. I giudici della Suprema Corte, infatti, hanno scritto che: «La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’articolo 31 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave in considerazione dell’età deriverà al minore dall’allontanamento».
LA NORMATIVA. L'istanza presentata dall'avvocato Macci affonda nella norma prevista dal decreto legge 286 del 1998 che prevede il rilascio di permessi di soggiorno straordinari, limitati nel tempo, per gli stranieri che hanno figli minorenni gravemente malati da curare. «Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare», recita la legge, «per un periodo di tempo determinato». Perché le leggi hanno anche una funzione comunicativa: fanno parte del discorso pubblico su come una società considera se stessa e le proprie relazioni. E nello specchio deformante dell'Italia di oggi è una boccata d'ossigeno vedere come quelle buone funzionino.
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