Il Comune deve pagare l’indennità ai vigili

Atri, sentenza del giudice del lavoro sulla maggiorazione oraria del lavoro svolto di domenica
ATRI. Indennità non pagata ai vigili urbani, il Comune di Atri soccombe in giudizio. Il tribunale del lavoro di Teramo ha rigettato il ricorso depositato del Comune di Atri in opposizione a un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale accordava a un agente un’ingiunzione di pagamento di 1.229 euro oltre a interessi e spese a titolo di indennità di turno e di prestazioni lavorative svolte di domenica per il 2014. Il Comune adesso è stato condannato a rifondere le spese di giudizio, per un totale di 2.500 euro.
In sostanza il contratto prevede che ogni ente, secondo le proprie esigenze, organizzi i turni della polizia municipale. E quella di Atri articolava il proprio orario su sei giorni. Ma nel 2014 l’ente non ha pagato l'indennità prevista per il lavoro nel giorno di riposo, che coincideva con la domenica nel caso della polizia locale di Atri. Il rifiuto era motivato con il fatto che si sarebbe dovuto organizzare il turno su sette giorni. I pagamenti sono stati sospesi fino al luglio 2015, quando è cambiata l’articolazione dell’orario con la domenica che non è più giorno di riposo, ma può essere anche lavorativo. Ma per quel periodo gli 8 vigili allora in servizio hanno maturato sui 1.500 euro di arretrati che ora, dopo la sentenza del giudice Daniela Matalucci, hanno tutti chiesto all’ente.
Non a caso nel dispositivo il giudice scrive che al vigile va riconosciuta «la maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’articolo 24 comma 1 del Ccnl Enti Locali, per quelle ore di lavoro che ha svolto durante la sua giornata di riposo settimanale (che prima della modifica del luglio 2015 coincideva sempre con la domenica, atteso che la stessa non veniva computata nella turnazione) e, dunque, oltre l’orario di lavoro ordinario (quindi oltre alle 35 ore settimanali). E tale maggiorazione, sempre secondo la suddetta disposizione contrattuale, è aggiuntiva al riposo compensativo da effettuare nei 15 giorni successivi». (a.f.)

