Il giudice: assegno alimentare all’impiegata Asl no vax sospesa

30 Marzo 2022

Il Tar accoglie il ricorso di una dipendente dell’azienda sanitaria: legittimo il provvedimento ma va garantita una misura minima di sostegno economico di carattere vitale per la ricorrente

TERAMO. È un principio giuridico sancito da più pronunciamenti quello che i magistrati del Tar hanno applicato: la corresponsione dell’assegno alimentare, ovvero di una misura di sostegno laddove non ci siano altre forme di sostentamento, deve essere garantito sempre e comunque. Anche in presenza di un provvedimento di sospensione dal lavoro per il mancato obbligo vaccinale anti Covid.
Il caso, in particolare, è quello di un’impiegata amministrativa della Asl di Teramo che, assistita dall’avvocato Eugenio Galassi, ha impugnato la sospensione dal lavoro disposta dall’azienda sanitaria.
I giudici del Tar Abruzzo (sezione dell’Aquila) nel fissare al 27 aprile la data per la discussione nel merito hanno stabilito che, pur riconoscendo la legittimità del provvedimento di sospensione così come ormai da tempo stabilito da più pronunciamenti del Consiglio di Stato, non si può escludere la corresponsione dell’assegno alimentare, ovvero del minimo necessario per il sostentamento.
Così si legge nel provvedimento del presidente Umberto Realfonzo, «la medesima disposizione nella parte in cui specifica che nel periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati, non pare possa escludere la corresponsione dell’assegno alimentare, che concerne una misura minima di sostegno, di carattere vitale per il ricorrente e la sua famiglia». E precisa: «Considerato che il danno grave ed irreparabile per il ricorrente può essere apprezzato esclusivamente nei predetti ultimi limiti, ritenuto conseguentemente che, in attesa della decisione collegiale sull’istanza di sospensiva, l’istanza di cautela interinale possa essere accolta limitatamente alla mancata corresponsione del predetto assegno alimentare, accoglie in parte l’istanza di misura interinale e, a tal fine sospende,a far data dal presente decreto il provvedimento nella parte in cui non prevede la corresponsione dell’assegno alimentare».
Naturalmente in premessa del provvedimento il tribunale amministrativo ricorda che, così come previsto dalla legge numero 76 del maggio 2021, l’inosservanza dell’obbligo vaccinale comporta «l’immediata sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e che «la detta legge prevede un tipico effetto ex lege che, come tale, non può essere oggetto di sospensione da parte di questo giudice».
Ma stabilisce che, pur con la sospensione prevista dalla legge, va garantita una misura minima di sostegno economico laddove appare «di carattere vitale».
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