Il giudice: assegno alimentare all’infermiera no vax sospesa

7 Ottobre 2022

Il Tar accoglie il ricorso presentato contro la Asl dalla dipendente che non si è vaccinata per il Covid Il tribunale: «Deve provvedere da sola al sostentamento del figlio piccolo e alla rata del mutuo»

TERAMO. È un principio giuridico sancito da più pronunciamenti quello che i magistrati del Tar hanno applicato: la corresponsione dell’assegno alimentare, ovvero di una misura di sostegno laddove non ci siano altre forme di sostentamento, deve essere garantito sempre e comunque. Anche in presenza di un provvedimento di sospensione dal lavoro per il mancato obbligo vaccinale anti Covid. Il caso, in particolare, è quello di una infermiera della Asl di Teramo che, assistita dall’avvocato Eugenio Galassi, ha impugnato la sospensione dal lavoro disposta dall’azienda sanitaria.
I giudici del Tar Abruzzo (sezione dell’Aquila) nel fissare al 19 aprile prossimo la data per la discussione nel merito hanno stabilito che, pur riconoscendo la legittimità del provvedimento di sospensione così come ormai da tempo stabilito da più pronunciamenti del Consiglio di Stato, non si può escludere la corresponsione dell’assegno alimentare, ovvero del minimo necessario per il sostentamento. Ancora più in un caso, come questo dove per la lavoratrice madre di un bimbo piccolo lo stipendio è l’unica forma di sostentamento. «Ritenuto che a giudizio del collegio sussiste, nella fattispecie per cui è causa, il pregiudizio grave e irreparabile, tenuto conto che dai provvedimenti impugnati emergono attuali e diretti profili di periculum in mora, avendo la ricorrente, madre di figlio minore, senza mantenimento da parte del padre ed onerata da mutuo ipotecario prima casa, prospettato la perdita della sua unica fonte reddituale e che, nella comparazione degli interessi in concorso», si legge nella sentenza, «la posizione della medesima prevale nettamente su quella dell’amministrazione perché l’assegno alimentare per il lavoratore sospeso serve a garantire esigenze vitali, mentre per l’amministrazione datrice di lavoro costituisce un mero esborso economico- per giunta di entità pari al 50 % della retribuzione – che potrà essere oggetto di eventuale ripetizione all’esito del giudizio di merito con prelievo sulle retribuzioni maturate o sul trattamento di fine rapporto». Così aggiungono i giudici: «la medesima disposizione nella parte in cui specifica che nel periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati, non pare possa escludere la corresponsione dell’assegno alimentare, che concerne una misura minima di sostegno, di carattere vitale per il ricorrente e la sua famiglia».
E concludono: «Considerato che il danno grave ed irreparabile per il ricorrente può essere apprezzato esclusivamente nei predetti ultimi limiti, ritenuto conseguentemente che l’istanza di cautela interinale possa essere accolta limitatamente alla mancata corresponsione del predetto assegno alimentare, accoglie in parte l’istanza di misura interinale e, a tal fine sospende,a far data dal presente decreto, il provvedimento nella parte in cui non prevede la corresponsione dell’assegno alimentare».
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