Il giudice: «Niente bancarotta per il crac della Sogesa»
TERAMO. E’ una motivazione che nasce da svariati pronunciamenti della Cassazione quella depositata dal gup Domenico Canosa sul crac Sogesa. A conclusione dell’udienza preliminare di luglio il gup ha...
TERAMO. E’ una motivazione che nasce da svariati pronunciamenti della Cassazione quella depositata dal gup Domenico Canosa sul crac Sogesa. A conclusione dell’udienza preliminare di luglio il gup ha rinviato a giudizio per bancarotta preferenziale l’ex presidente Gabiele Di Pietro e l’ex amministratore delegato di Sogesa Giovanni Marchetti, per i quali il processo si aprirà il 20 settembre. Sono stati prosciolti dall’accusa di bancarotta patrimoniale i tre componenti dell'allora cda di Cirsu e Sogesa Angelo Di Matteo, Diego De Carolis ed Andrea Ziruolo (perchè il fatto non sussiste) e l'allora presidente del cda e amministratore delegato di Deco spa Paolo Tracanna (per non aver commesso il fatto). Assolti, al termine del rito abbreviato in cui già il pm aveva chiesto l’assoluzione, i due consulenti Mary Pistillo e Lorenzo Giammattei (perchè il fatto non sussiste). Scrive Canosa nelle motivazioni: «Così come stabilito anche dalla Suprema Corte in una recente sentenza della sezione quinta pronunciata in una vicenda caratterizzata da evidenti profili di analogia con quella sottoposta al presente scrutinio “in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta di occultamento, distrazione e sottrazione di beni del patrimonio sociale non può essere costituita da un mero dato contabile contenuto in una rettifica del valore del bene iscritto nel bilancio, in assenza di prova del dato fisico della mancanza dei beni”». E precisa ancora: «Nella sopra richiamata sentenza la Suprema Corte ha statuito come, ai fini dell’integrazione della condotta di occultamento contestata dal pubblico ministero, sia necessaria una sparizione fisica dell’oggetto materiale, caratterizzata da una “conservazione aliunde del possesso, in modo segreto e clandestino” e che non possa essere confusa, come verificatosi nel caso di specie, “ con una diversa valorizzazione contabile dei beni”». Così circostanzia dettagliatamente Canosa: «Più precisamente e in armonia con quanto affermato dalla Suprema Corte se pur astrattamente era possibile cogliere nell’operazione contabile, una volta debitamente inquadrata nel contesto storico di insolvenza certamente configurabile alla data dell’atto transattivo (tant’è che a pochi mese fece seguito l’istanza e la successiva sentenza di fallimento) e della medesimezza della governance caratterizzante Sogesa e Cirsu, una possibile manovra di occultamento, non può ritenersi evidente, così come evidenziato dai difensori degli imputati, al fine di ritenere comprovata la medesima, la mera operazione di rivalutazione effettuata, peraltro ex post, priva di significativi elementi ed in assenza di qualsivoglia circostanza minimamente indicativa di una comune preordinazione della contestata sottovalutazione dei coimputati Pistillo e Giammattei, tra questi ultimi ed i prevenuti De Carolis, Ziruolo e Di Matteo».(d.p.)
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