Il Tar annulla la tassa di soggiorno

16 Gennaio 2019

Accolto a sorpresa il ricorso di albergatori e opposizione. Tra i motivi l’accorpamento degli emendamenti della minoranza

ROSETO. Il ricorso al Tar presentato dai consiglieri d’opposizione e dalle associazioni turistiche di Roseto il 19 marzo 2018 contro l’introduzione della tassa di soggiorno, in vigore dal 1° aprile 2018, è stato accolto. E’ uscita infatti ieri sera la clamorosa sentenza del Tar Abruzzo – collegio presieduto da Antonio Amicuzzi, estensore Maria Colagrande – che annulla la delibera del 30 dicembre 2017 con la quale il consiglio comunale di Roseto ha istituito l’imposta di soggiorno, la delibera del 25 gennaio 2018 con la quale la giunta comunale di Roseto ha determinato le tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2018, e ogni altro atto presupposto e connesso.
Sui sette motivi contenuti nel ricorso ben 5 sono stati accolti, e il principale – sul quale contavano tutti i consiglieri d’opposizione (Enio Pavone, Nicola Di Marco, Alessandro Recchiuti, Angelo Marcone, Mario Nugnes e Rosaria Ciancaione) – era quello della mancata discussione, durante il consiglio del 30 dicembre, degli oltre 400 emendamenti presentati che, su proposta del consigliere Celestino Salvatore, furono accorpati per gruppi omogenei. «Il collegio dei revisori del Comune di Roseto avrebbe espresso il parere obbligatorio previsto dall’articolo 239 del Tuel sulla proposta di delibera e sulla bozza di regolamento», si legge nella sentenza, «ma non sui 472 emendamenti sostanziali presentati dalla minoranza consiliare sottoposti alla votazione del Consiglio che, se accolti, avrebbero inciso sulla redazione del bilancio dell’ente. La delibera consiliare numero 122/2017 sarebbe stata approvata in deroga illegittima al regolamento comunale sul funzionamento dell’organo consiliare che prevede la discussione e approvazione degli emendamenti con le seguenti modalità: saranno messi a votazione prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi; il Consiglio invece avrebbe proceduto a votare gli emendamenti per gruppi omogenei preconfezionati da mani esterne».
Secondo i giudici, poi, la votazione degli emendamenti per gruppi e le delibere che ne sono derivate sarebbe contraria alle norme che prevedono che nella votazione di regolamento ciascun consigliere, su invito del presidente, vota in relazione a ciascun articolo su tutti gli emendamenti proposti, e il testo che ne risulta viene alla fine votato in forma palese nel suo complesso.
Uno dei motivi sui quali invece hanno puntato molto le varie associazioni degli operatori turistici che hanno presentato il ricorso insieme ai consiglieri – poi accolto dal Tar – è che l’articolo 6 del regolamento della tassa di soggiorno avrebbe illegittimamente identificato come soggetti responsabili degli obblighi tributari i gestori delle strutture ricettive e coloro che incassano il corrispettivo benché, osserva il Tar, secondo le norme tali obblighi siano riferibili esclusivamente alle persone ospitate nelle strutture ricettive. Con questa sentenza i turisti che hanno passato le loro vacanze a Roseto dal 1° aprile al 30 settembre 2018 potrebbero richiedere al Comune il rimborso della tassa pagata: questo significa che, potenzialmente, il Comune si dovrebbe privare di 340 mila euro circa di introiti, la maggior parte dei quali già investiti in manifestazioni estive e manutenzione del territorio, con un grave danno sulle casse comunali. Le associazioni turistiche attendono anche l’esito del ricorso al Tar contro la tassa sui rifiuti, sentenza che dovrebbe uscire tre giorni prima delle elezioni del 10 febbraio.
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