Il Tar dice no alla sospensiva per il biodigestore di Mosciano

4 Marzo 2020

Respinta la richiesta presentata dalla Cobeco costruzioni di fermare l’iter dell’impianto Il 3 giugno prossimo il tribunale amministrativo dell’Aquila deciderà nel merito dei tre ricorsi 

MOSCIANO. II Tar dell’Aquila ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla Cobeco Costruzioni srl (di cui è amministratore unico Vittorio Beccaceci) relativa alla realizzazione, da parte della Ctip Blu srl di Milano, di un impianto biodigestore (produzione di biometano con i rifiuti biodegradabili) in località Stazione. I giudici del tribunale amministrativo hanno ritenuto che «a prescindere dai profili di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse del ricorrente, non sembrano a prima vista fondate le censure articolate nel primo motivo di ricorso in quanto l’articolo 2, comma 1 lettera a) del decreto legislativo numero 387 del 2003 annovera le biomasse (la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani) fra le fonti di energia rinnovabile ed il successivo articolo 12, comma 4 bis, disciplina il procedimento di autorizzazione per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa per produzione di biometano». Il Tar inoltre rileva che «al dissenso espresso dal comune di Mosciano in sede di conferenza di servizi non sembra potersi attribuire effetto ostativo al prodursi, ove occorrente, della variante agli strumenti urbanistici, così come non pare avere natura perentoria il termine assegnato alla ricorrente in sede procedimentale per presentare osservazioni al preavviso di rigetto, e non integrazioni documentali». Secondo i giudici, inoltre, «i fatti costitutivi delle altre censure sono analiticamente e documentalmente contestati dalle parti convenute e tanto richiede un approfondimento proprio della fase di merito». Il Tar ha sottolineato in sentenza che «non pare emergere il pericolo di un danno grave e irreparabile alla sfera soggettiva della ricorrente derivante dalla realizzazione dell’impianto di biodigestione». A seguito delle varie considerazioni espresse, il Tar ha respinto la domanda cautelare presentata dalla Cobeco disponendo la compensazione delle spese tra i soggetti interessati. Dunque il primo round si è concluso a favore dell’azienda milanese. Il secondo passo ci sarà il 3 giugno quando verranno discussi nel merito i ricorsi contro la realizzazione del biodigestore presentati dal Comune di Mosciano, dalla Deco spa e dalla stessa Cobeco Costruzioni srl. A quel punto probabilmente verrà pronunciata una parola definitiva in merito alla realizzazione dell’impianto.
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