Il tribunale condanna la Asl: «Paghi le cure al bimbo autistico»

Accolto il ricorso dei genitori che hanno scelto una terapia diversa da quella prevista dall’azienda Il giudice: «Il trattamento ha dato risultati e dev’essere posto a carico del servizio nazionale»
TERAMO. Le sentenze servono a definire un confine, e non solo penalmente, invalicabile. Soprattutto in un Paese in cui sempre più spesso i pronunciamenti dei tribunali riempono vuoti normativi. C’è voluta l’ordinanza di un giudice (con ricorso ex articolo 700 per le procedure d’urgenza) per obbligare la Asl a garantire da subito le terapie a un bimbo affetto da autismo con una differenza sostanziale rispetto ai tanti altri pronunciamenti sul tema: il ricorso a una terapia diversa da quella prescritta al minore dall’Unità di valutazione multidimensionale dell’azienda sanitaria.
Perché, scrive nel provvedimento il giudice del lavoro Daniela Matalucci, prevale «la tutela del fondamentale diritto alla salute cui è riconosciuto valore primario dall’articolo 32 della Costituzione». Se le cure riconosciute a livello scientifico danno risultati e la famiglia non può più farsene carico a livello economico allora, sostiene il magistrato, deve intervenire il servizio sanitario nazionale. Il caso è quello di una coppia teramana, genitori del piccolo e di altri figli, che hanno chiesto, aspettato, sperato che qualcosa potesse cambiare dopo che per sei anni hanno pagato di tasca propria le cure: 20 ore settimanali di terapia con il trattamento conosciuto come Aba-Vb che hanno consentito al minore di fare enormi progressi. Quando hanno chiesto alla Asl di sostenere i costi di questa terapia, a fronte dell’impossibilità di continuare a farlo loro in considerazione del proprio bilancio familiare, la risposta è stata negativa e a nulla sono valse ulteriori richieste e solleciti. Da qui, dunque, la decisione di rivolgersi al tribunale (nel ricorso sono stati assistiti dall’avvocato Massimo Tiberio).
Per l’azienda sanitaria, così si legge nella ricostruzione fatta dal giudice, «la decisione di sottoporre il minore al trattamento cosiddetto Aba-Vb privatamente e di non aderire al diverso trattamento prescritto dall’Unità di valutazione multidimensionale, è il frutto della libera e legittima scelta dei genitori che in quanto tale non può essere imposta all’azienda sanitaria, sottoposta, viceversa, alle valutazioni vincolanti dell’Uvm. Deduce che la terapia Aba-Vb non rappresenta l’unica terapia possibile né, tantomeno, la migliore in termini assoluti, posto che non vi è- ad oggi- alcuna certezza oggettiva scientifica secondo la quale il richiamato trattamento permetta di conseguire risultati migliori rispetto agli altri ed evidenzia». Difesa, quella prospettata dall’azienda sanitaria in sede di ricorso, che per il giudice non può essere accolta. «Si ritiene che la prospettazione difensiva della Asl di Teramo non colga nel segno», scrive il magistrato, «atteso che a prescindere dal fatto che la terapia Aba-Vb sia o meno l’unica terapia possibile o la migliore in termini assoluti, ciò che è dirimente valutare nel caso di specie è se tale terapia, certamente riconosciuta a livello scientifico, sia funzionale ai bisogni del bambino e alle sua capacità di crescita atteso che, come ricordato nel medesimo D.G.R n.360/19 citato dalla parte resistente, le modalità e le scelte di intervento devono essere tali da porre al centro il bimbo e la sua famiglia per favorire positivamente l’evoluzione, l’inclusione e il complessivo miglioramento della qualità di vita delle persone nello spetto autistico e delle loro famiglie. E nel caso di specie è stato, altresì, dimostrato che tale metodologia terapeutica abbia avuto degli effetti certamente positivi per la crescita e il miglioramento dello stile di vita del medesimo». E sulla questione economica circostanzia: «I ricorrenti ne stanno sostenendo i costi con un esborso considerevole di denaro che, stante la loro condizione reddituale, non può essere garantito a lungo e ciò appare oltremodo in giusto soprattutto se si considera che si tratta di una prestazione sanitaria che, inclusa tra i livelli essenziali di assistenza, deve essere posta a carico del servizio sanitario nazionale».
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