Imputati per truffa alla Asl, ma l’azienda non può trasferirli

Sono due tecnici dell’indagine sui cartellini marcatempo I giudici annullano i provvedimenti con cui venivano spostati
TERAMO. Sono a processo per truffa perchè accusati di aver timbrato i cartellini marcatempo in una sede diversa da quella di Teramo, ma Sergio D’Ostilio e Marcello Volpi vincono il ricorso contro la Asl che li aveva trasferiti. Anche in appello, infatti, il tribunale respinge le motivazioni dell’azienda sanitaria stabilendo che, si legge nell’ordinanza, «il provvedimento di trasferimento per incompatibilità aziendale, oltre che carente di motivazione sotto il profilo formale, è irragionevole in quanto giustificato dalla mera pendenza di indagini preliminari a carico del lavoratore». D’Ostilio, tecnico corrdinatore del Sian (servizio igiene degli alimenti e della nutrizione) e Volpi, tecnico della prevenzione degli ambienti di lavoro, sono tra i cinque dipendenti Asl (due di loro sono funzionari) che qualche giorno fa sono stati rinviati a giudizio per truffa. Subito dopo l’avvio del procedimento penale l’Asl li ha trasferiti in una sede diversa per, si legge nei provvedimenti, «incompatibilità ambientale». I due, assistiti in questo assistiti dall’avvocato Daniele Di Furia, hanno impugnato i provvedimenti davanti al giudice del lavoro che ha accolto i loro ricorsi annullando i trasferimenti. Successivamente l’azienda sanitaria ha fatto ricorso in appello, ma anche in secondo grado il tribunale ha accolto le motivazioni dei due dipendenti annullando definitivamente i trasferimenti. «Vigendo la presunzione di non colpevolezza», scrivono nell’ordinanza i giudici (presidente del collegio Giansaverio Cappa ), «la sola sottoposizione a procedimento penale non può costituire motivo di incompatibilità ambientale del lavoratore». E ancora: «Tale motivazione, in quanto priva di qualsiasi riferimento a circostanze o episodi specifici indicativi dell’alterazione del clima di serenità nell’ambiente di lavoro del servizio di assegnazione del ricorrente, risulta inideonea a rendere ragione dell’adozione di un provvedimento incidente sul diritto del lavoratore a non vedere mutata la se di svolgimento della propria attività se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive».(d.p.)
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