In cassa integrazione per 5 anni I giudici: dev’essere risarcito

25 Febbraio 2019

La corte d’appello accoglie il ricorso di un lavoratore teramano e condanna Abruzzo Engineering «Comportamento non rispettoso, disattesi gli accordi sindacali sulla rotazione dei dipendenti»

TERAMO. Per cinque anni è rimasto a casa scandendo i giorni tra la cassa integrazione e i colleghi che, a rotazione, rientravano al lavoro. Cosa che, secondo molteplici accordi sindacali, avrebbe dovuto fare anche lui. Ma così non è stato. Ci ha pensato una sentenza della sezione lavoro e previdenza della corte d’appello dell’Aquila ad accogliere il ricorso di un lavoratore teramano e a condannare Abruzzo Engineering. La società per azioni uni-personale totalmente partecipata dalla Regione Abruzzo dovrà risarcire al dipendente (assistito dall’avvocato Sigmar Frattarelli) la somma di quasi 60mila euro che, hanno stabilito i magistrati, corrisponde alle differenze retributive tra lo stipendio pieno che egli avrebbe percepito se fosse stato richiamato a lavorare e lo stipendio ridotto che invece ha percepito negli anni di cassa integrazione.
I fatti per cui l’uomo, che successivamente è rientrato al lavoro, riguardano un arco di tempo compreso tra il 2009 e il 2014, periodo in cui a seguito del terremoto dell’Aquila la società aveva fatto ricorso alla cassa integrazione sottoscrivendo accordi sindacali che prevedevano il rientro a rotazione dei dipendenti. «Abruzzo Engineering», si legge nella motivazione del collegio dei giudici (presidente Rita Sannite con il consigliere Maria Luisa Ciangola e il consigliere relatore Luigi Santini), «non ha tenuto nei confronti del ricorrente un comportamento improntato a buona fede e rispettoso degli obblighi assunti nei suoi confronti. Ciò in quanto l’individuazione del lavoratore è stata effettuata con modalità non trasparenti, sulla base di motivazioni del tutto generiche senza la necessaria predisposizione di criteri certi e predeterminati che consentissero di individuare (e sindacare) le ragioni delle scelte operate».
I giudici, che fanno riferimento a svariati pronunciamenti della Cassazione, aggiungono: «Occorre del resto considerare che il procedimento di integrazione salariale è tendenzialmente diretto al risanamento dell’azienda e al reinserimento dei lavoratori nel processo produttivo ed è quindi finalizzato, oltre che a garantire un reddito ai lavoratori temporaneamente sospesi, a non disperdere il patrimonio di professionalità dei singoli lavoratori nella auspicata prospettiva, quantomeno per un certo numero di dipendenti, della ripresa dell’attività lavorativa».
E in un altro importante passaggio scrivono: «Proprio per evitare che la individuazione dei lavoratori da sospendere diventi la selezione dei dipendenti destinati all’espulsione e per garantire a tutti i prestatori uguali possibilità di conservazione del bagaglio professionale, evidentemente compromesso da periodi lunghi di sospensione dell’attività, il legislatore ha introdotto quale regola generale da osservare nelle sospensioni dal lavoro il criterio della rotazione, imponendo il confronto sindacale sui criteri di rotazione e sulle modalità di attuazione degli stessi».
©RIPRODUZIONE RISERVATA