Insulti su Facebook, finisce alla sbarra

Epiteti contro una ex compagna di scuola con il finto profilo di un’amica, studentessa nei guai per diffamazione aggravata
TERAMO. Crea un finto profilo Facebook con i dati di un’amica, lo usa per insultare una ex compagna di scuola e finisce a processo per diffamazione aggravata. Perchè la diffamazione ai tempi di Facebook è qualcosa che cambia nella forma ma non nella sostanza. Almeno quella del codice penale così, come, negli ultimi tempi ha più volte sancito la Cassazione.
E trae linfa proprio dai recenti pronunciamenti della Suprema Corte il caso approdato in tribunale davanti al giudice monocratico Carla Fazzini. L’imputata è una ventenne teramana accusata di aver insultato e denigrato con vari epiteti una coetanea, ex compagna di scuola con cui i rapporti erano deteriorati ormai da qualche tempo. Ma per farlo la ragazza ha usato il profilo Facebook di un’amica, ovvero quello che lei le aveva aperto, «per gioco» aveva detto all’altra, in un pomeriggio trascorso insieme a studiare. «Mi aveva detto di averlo fatto solo per scherzare e poi di averlo cancellato» ha raccontato l’altra in aula. Ma così, evidentemente, non era stato.
Secondo l’accusa, infatti, la ragazza avrebbe usato più volte il profilo dell’amica per insultare e oltraggiare la ex compagna di classe. Insulti continui e pesanti che hanno portato la persona offesa a rivolgersi alla polizia postale per denunciare. E agli agenti è bastato poco per capire, una volta individuato il profilo, che la persona a cui apparteneva era completamente all’oscuro di quello che succedeva.
Così sono scattate le indagini e in poco tempo gli agenti del compartimento regionale della polizia postale sono riusciti a risalire alla vera identità di chi, tramite il profilo Facebook non suo, insultava. Perchè la tutela della reputazione in rete corre ormai sul filo dei social network in un susseguirsi di sentenze della Suprema Corte intervenute proprio a configurare giuridicamente la realtà del web. Perchè la Cassazione, proprio con un recente pronunciamento sull’argomento, ha stabilito che: «Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due». Ed è evidente che attraverso Facebook di fatto si condividono parole con più persone Scrivono a questo proposito i giudici della quinta sezione: «La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso della bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata poichè ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone». E la Cassazione insegna: non si possono ritenere i social dei luoghi deregolamentati.
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