Irpef evasa, assolta l’imprenditrice Ettorre

15 Dicembre 2019

Notaresco, la titolare dell’omonima ditta era finita a processo con l’accusa di dichiarazione infedele

NOTARESCO. Era finita a processo con l’accusa di dichiarazione infedele. Un’accusa dalla quale l’imprenditrice Evelina Ettorre, difesa dagli avvocati Marco Pierdonati e Nicola Pisani, al termine del processo davanti al giudice Carla Fazzini è stata assolta con la formula “perché il fatto non sussiste”. A chiederne l’assoluzione era stato anche il pm di udienza Pierluigi Acciaccaferri.
A Ettorre veniva contestato, in qualità di legale rappresentante della ditta Ettorre Gomme, di aver indicato «nella dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2012», come si legge nel capo di imputazione, «elementi attivi inferiori a quelli effettivi pari a euro 701.755, risultando l’imposta sui redditi evasa pari a euro 326.175». Questo «essendosi verificate congiuntamente le seguenti condizioni: l’ammontare dell’imposta evasa è superiore a 150mila euro; l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione». Accusa caduta in dibattimento. Nel corso del processo, come si legge nelle motivazioni contestuali alla lettura del dispositivo, «veniva acquisita con il consenso del pm consulenza contabile della difesa a firma del dottor Basilavecchia il quale, premesso di aver analizzato le dichiarazioni dei redditi della ditta Ettorre Gomme per gli anni 2011 e 2012, faceva rilevare che erano giustificate una serie di operazioni che invece i militari avevano considerato presuntivamente come ingiustificate». Il giudice evidenzia quindi che «sulla base di ciò, la ditta e l’agenzia delle entrate rideterminavano in sede di contraddittorio tributario l’importo dei ricavi per l’anno 2012 come da documenti in atti per il quale l’Irpef evasa risulterebbe inferiore a quanto accertato dalla guardia di finanza, e cioè pari a 95.000 euro circa, sotto la soglia limite di 150.000». Di conseguenza, «non risultando superate congiuntamente le soglie di punibilità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 74/2000 l’imputata va assolta dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste».(a.m.)
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