L’hotel Fabiola vince al Tar contro il Comune

La contesa è su una recinzione che l’amministrazione ha fatto abbattere Il tribunale: eccesso di potere. Ora l’ impresa chiede il ripristino del manufatto
GIULIANOVA. L’hotel Fabiola poteva realizzare la recinzione della sua area e il Comune non aveva nessun diritto di bloccare l’opera e neppure di abbatterla come ha fatto. Così ha deciso il Tar dell’Aquila nella sentenza n. 727/2015 depositata il 29 ottobre. Il ricorso era stato presentato dalla società del cavalier Antonio Censori appartenente a una famiglia che da oltre 60 anni opera nel settore dell’accoglienza a Giulianova. «La sentenza è ben motivata e ha esaminato e confutato tutte le tesi difensive infondatamente proposte dal Comune, riconoscendo che l’area oggetto di causa è di piena e libera proprietà dell’hotel Fabiola e non è gravata da alcun vincolo pubblico di sorta», spiegano gli avvocati Tommaso Navarra di Teramo e Francesco Camerini dell’Aquila, «ora il privato potrà reinstallare la recinzione dato che il Tar ha annullato, con effetto immediato, il provvedimento di revoca della Scia ripresentata dopo la rimozione coattiva della recinzione inizialmente realizzata».
Per effetto della sentenza il Comune dovrà ora pagare le spese legali e risarcire il danno causato al privato. L’hotel Fabiola aveva chiesto l’autorizzazione per una recinzione nella primavera del 2012 e nel 2013 il Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento tacitamente formatosi sulla Scia, ordinando la rimozione del manufatto progettato dall’architetto Aldorino Di Gaetano. Il Tar aveva concesso la sospensiva e tuttavia il Comune aveva proceduto d’ufficio perché a suo dire l’area interessata è di uso pubblico. Nella sentenza però il Tar smonta le motivazioni del Comune e sull’annullamento della Scia accusa l’ente di eccesso di potere per assenza assoluta di presupposti. Secondo il tribunale «la circostanza che l’area sulla quale insisteva la recinzione avrebbe dovuto formare oggetto di cessione gratuita al Comune al momento della realizzazione dell’albergo non esclude che l’area sia tuttora nella disponibilità del privato, dunque viene meno l’assunto sul quale ha operato il Comune e cioè la natura “pubblica” dell’area in questione».
Per il Tar «il Comune non ha nessun titolo per pretendere la cessione in ragione della prescrizione del relativo diritto con riguardo alla data di rilascio della concessione edilizia». Secondo la pronuncia l’area rimane nella disponibilità del proprietario e il Comune dovrà risarcire la ditta che chiederà il ripristino della recinzione rimossa e l’annullamento delle sanzioni emesse a suo carico nel corso di questa vicenda. «Noi auspichiamo che l’amministrazione torni sui suoi passi e riconosca la piena legittimità dell’azione del privato», conclude Navarra, «per evitare ulteriori contenziosi con ulteriore danno per le casse comunali».
MIrella Lelli
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