La Cassazione: «È stato peculato»
Le motivazioni del no al ricorso dopo la condanna di Cretarola
TERAMO. Sono le certosine motivazioni della Cassazione a spiegare l’inammissibilità del ricorso messo nero su bianco nell’udienza del 4 dicembre scorso. Il caso è quello di Teramo Lavoro, l’ex società in house della Provincia. Nel febbraio scorso la corte d’appello dell’Aquila ha confermato la condanna a due anni per peculato dell’ex amministratore della società Venanzio Cretarola e, nello stesso tempo, l’assoluzione per i reati di truffa, falso e abuso d’ufficio. Sentenza che Cretarola (assistito dall’avvocato Cataldo Mariano) ha impugnato in Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Secondo l’accusa della Procura (pm titolare del fascicolo Stefano Giovagnoni) (tesi accolta dal tribunale di primo grado e successivamente in Appello) Cretarola si sarebbe appropriato, così si legge nel capo d’imputazione, «di una somma di denaro pari ad 11.225,72 euro. In particolare presentava alla Provincia le fatture e i prospetti che rendicontavano l’attività lavorativa dei dipendenti della Teramo Lavoro nel dicembre 2011, gennaio 2012, febbraio 2012, allegando i prospetti contenenti le generalità dei dipendenti, il livello occupazionale, le ore lavorative e l’importo della retribuzione da imputare al progetto finanziato con il Fse senza che in tali prospetti venisse riportata la sua posizione lavorativa e la sua retribuzione».
E così scrivono i giudici della Cassazione a pagina 4 delle motivazioni (presidente Stefano Mogini, relatore Antonio Cosantini): «Sia il tribunale che la Corte territoriale hanno fornito motivazione sul perché il ricorrente non potesse conseguire dette somme facendo riferimento non solo alla circostanza che le stesse dovessero essere destinate in favore dei soggetti indicati nelle fatture, dato essenziale che era alla base del trasferimento delle somme dalla provincia alla “Teramo Lavoro” srl, ma anche evidenziando la mancanza di contratto sottostante che legittimasse qualsiasi prestazione del Cretarola».
Sulla questione della prorogatio la Suprema Corte così chiarisce: «Istituto della prorogatio che, è bene specificare, non era idoneo a giustificare l’appropriazione delle somme di denaro teleologicamente vincolate al pagamento di ben diverse prestazioni ed attività e che, solo se giudizialmente fatto valere, avrebbe potuto -semmai– far conseguire un indennizzo in favore del “funzionario di fatto” per la prestazione resa per conto e nell’interesse dell’ente pubblico; circostanza però inidonea a sortire effetti sul delitto di peculato ormai consumato nell’atto dell’appropriazione dei fondi europei deputati ad assolvere ad altra precipua funzione. Deve nondimeno rilevarsi che i giudici di merito hanno escluso che si fosse in regime di prorogatio delle funzioni di coordinatore di progetto per conto della società partecipata avendo adeguatamente apprezzato l’incapacità delle allegazioni fornite di confutare la reale sussistenza di un rapporto di qualsivoglia natura al momento dell’appropriazione».(d.p.)
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