La Cassazione sull’ex rettore: D’Amico ha agito correttamente

20 Luglio 2022

Depositate le motivazioni dopo la conferma dell’assoluzione sulla vicenda del doppio incarico I giudici: «Nessun reato, ha fatto in modo trasparente e tempestivo tutte le comunicazioni di dovere»

TERAMO. Nessun conflitto, niente omissioni, normative sempre rispettate: in quindici pagine di motivazioni i giudici della Cassazione così sintetizzano il perchè della conferma dell’assoluzione di Luciano D’Amico sul caso del doppio incarico come rettore (oggi ex) e presidente dell’allora Cda della Tua, la società unica di trasporto abruzzese. Tra richiami a pronunciamenti della stessa Suprema Corte e leggi, i giudici Ermellini dettagliano e circostanziano i motivi che hanno portato a respingere il ricorso presentato dalla Procura (pm titolare del fascicolo Davide Rosati) contro l’assoluzione sentenziata in primo grado dal tribunale di Teramo con la formula del fatto non sussiste. Con un filo conduttore a legare le pagine: «D’Amico effettuò in modo trasparente e tempestivo tutte le comunicazioni di dovere, la sua condotta non può essere ritenuta in alcun caso penalmente rilevante». Secondo l’accusa della Procura (caduta nel processo di primo grado concluso con l’assoluzione) tra il 2014 e il 2017 D’Amico avrebbe percepito indebitamente 57mila euro e questo perché, sempre per l’accusa, avendo assunto l'incarico all'Arpa e poi alla Tua (svolto gratuitamente), avrebbe smesso, di fatto, di svolgere l'attività di docente a tempo pieno, requisito che la legge prevede come necessario per poter ricoprire la carica di rettore. Da qui l'accusa di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.
autorizzazioni n regola
e nessun reato
«Dalla ricostruzione in fatto del giudice di merito è emerso che l’incarico extraistituzionale di D’Amico era stato debitamente comunicato ed autorizzato, nelle sedi competenti e in conformità alle disposizioni contenute nella normativa di ateneo, dagli organi universitari i quali avevano escluso la ravvisabilità di conflitti di interesse e la compromissione dell’attività lavorativa, rispettivamente, presso dipartimento e ateneo», si legge nella sentenza dei giudici della sesta sezione penale (collegio presieduto da Ersilia Calvanese, giudice estensore Ombretta Di Giovine ), «in proposito è appena il caso di aggiungere che la disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 53 pubblico impiego ha specificatamente ad oggetto gli incarichi retribuiti, laddove risulta che D’Amico avesse, per contro, formalmente rinunciato alla retribuzione ed abbia quindi svolto l’incarico a titolo gratuito. Sicchè l’incompatibilità avrebbe dovuto essere negata». E così precisano i giudici: «La valutazione di compatibilità dell’incarico extra-istituzionali era stata confortata, nel caso di specie, da un parere dell’Avvocato distrettuale dello Stato, oltre che da un parere di un professore ordinario di diritto penale, richiesto dal Senato Accademico».
NESSUN DANNO
ERARIALE
Per i giudici della Cassazione non c’è stato, e nè può essere ipotizzato, nessun danno economico. «Il tribunale di merito ha giustamente insistito sulla mancata prova del danno all’istituzione universitaria», si legge a questo proposito nelle motivazioni, «secondo la ricostruzione del giudice di merito tale danno è difettato sia sul piano economico, come dimostrato dall’archiviazione del procedimento erariale pure inizialmente avviato dalla Corte dei Conti, sia sul piano funzionale, posto che dalle risultanze probatorie non è emerso alcun diminuito impegno di Luciano D’Amico nell’espletamento dei suoi doveri di professore a tempo pieno e di rettore nel periodo in cui aveva rivestito l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione dell’Arpa prima e della Tua dopo, bensì, semmai, un incremento delle attività su entrambi i fronti».
il caso dei tablet
dell’ateneo
All'ex rettore la Procura contestava anche il peculato per la consegna, nell'ambito della cerimonia «Welcome Matricole», di 10 tablet dell'università al personale tecnico di supporto (anche su questo assolto dal tribunale). «Vero è che D’Amico», scrivono i giudici della Cassazione, «aveva con decreto rettorale mutato la destinazione di dieci tablet, originariamente finalizzati agli studenti iscritti al primo anno, assegnandoli invece ai tecnici che avevano supportato gratuitamente Ficarra e Picone nella realizzazione di uno spettacolo per la festa per le matricole. Questa condotta non integra il peculato. Nel caso di specie la finalizzazione dei tablet era stata ritenuta positivamente apprezzabile consistendo nella promozione dell’ateneo, realizzata oltretutto nel contesto di una cerimonia organizzata dal servizio di orientamento volta ad accrescere visibilità e appeal della struttura universitaria in termini di potenziali iscrizioni». D’Amico è stato assistito dal collegio difensivo degli avvocati Gennaro Lettieri, Renzo Di Sabatino e Tommaso Navarra.
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