La tassa sui rifiuti è prescritta Imprenditore vince la battaglia

29 Luglio 2019

Teramano ricorre alla commissione tributaria contro il pagamento di una cartella di sette anni fa In primo grado perde, in secondo vince. I giudici: «Lo ha già stabilito la Corte di Cassazione»

TERAMO. Il Comune nel cui territorio si trova la sua azienda dopo sette anni non poteva richiedergli il pagamento di una vecchia annualità della Tarsu perché i tempi erano ormai prescritti e di conseguenza la Soget non avrebbe dovuto inviargli la cartella esattoriale. Eppure un piccolo imprenditore del Teramano ha dovuto prima affidarsi ad un avvocato e poi aspettare i tempi di un ricorso alla commissione tributaria (prima provinciale e poi regionale) per veder riconosciuto un suo diritto.
È un’altra storia all’italiana, di quelle che danno corpo alle statistiche sui numeri degli imprenditori sfiancati dalle lungaggini burocratiche, e non solo, del Paese. La cronaca, in questo caso, racconta che nel 2017 il piccolo imprenditore, titolare di una ditta di impianti idraulici che impiega dieci operai, si è visto recapitare una ingiunzione di pagamento di circa duemila euro per il mancato pagamento della Tarsu, la tassa sui rifiuti, per l’anno 2010. Assistito dall’avvocato Daniele Di Furia ha fatto ricorso alla commissione tributaria provinciale sostenendo che i tempi fossero ormai prescritti visto che l’ente locale avrebbe dovuto notificare la richiesta di pagamento entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione e il versamento sarebbero stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Il primo ricorso è stato respinto, ma l’uomo non si è arreso e si è rivolto alla commissione regionale tributaria che gli ha dato ragione. Così hanno scritto i giudici componenti della commissione tributaria regionale nel provvedimento: «Si condividono le ragioni della società contribuente ben documentate con giurisprudenza della Corte di Cassazione per le quali l’avviso bonario è facoltativamente impugnabile, mentre la mancata opposizione di tale atto non comporta la cristallizzazione del credito erariale con la conseguenza che il contribuente potrà proporre opposizione avverso l’eventuale successiva cartella esattoriale relativa alla medesima prestesa tributaria. Tanto premesso il debito relativo all’annualità 2010 è prescritto». La commissione provinciale, nel rigettare l’istanza di sospensione fatta dall’imprenditore, aveva dichiarato inammissibile il ricorso «per la mancata impugnazione del prodromico avviso bonario di pagamento evidenziando che tutte le contestazioni inerivano a vizi che già emergevano da detto avviso e condannato anche la ricorrente alle spese». Di diverso avviso, evidentemente, quella regionale che ha stabilito che l’imprenditore non dovrà pagare perché quel debito per la tassa sui rifiuti è ormai prescritto.
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