Licenziata per discriminazione Il giudice ordina il reintegro

10 Gennaio 2019

Il caso di una dipendente dell’Ivri che ha accusato l’istituto di averla cacciata perché sindacalista La sentenza: «Provvedimento di natura ritorsiva». La soddisfazione della Uiltucs Abruzzo

TERAMO. «Ritiene il giudicante che il licenziamento intimato alla ricorrente abbia natura discriminatoria e ritorsiva». È uno dei passaggi più significativi della sentenza con cui il giudice del lavoro di Teramo Maria Rosaria Pietropalo ha accolto il ricorso di una dipendente sindacalista dell’istituto di vigilanza dell’Ivri annullando il licenziamento e condannando la società al reintegro della donna.
A dare la notizia è il sindacato Uiltucs Abruzzo che, in una nota, «parla di uno dei primi casi a livello nazionale di reintegro per motivi discriminatori, come previsto dal Jobs Act». La lavoratrice, rappresentante sindacale aziendale della Uiltucs Abruzzo anche in qualità di Rsa, era stata licenziata nel settembre del 2017 e, assistita dall’avvocato Massimiliano Matteucci (che in passato ha seguito anche altri procedimenti per condotta antisindacale con il collega Stefano Di Renzo) aveva impugnato il provvedimento davanti al giudice del lavoro. Secondo il magistrato, così si legge a pagina 7 della sentenza, il licenziamento «ha natura discriminatoria e ritorsiva non solo perché si inserisce in un contesto di rapporti conflittuali tra la società e l’organizzazione sindacale cui appartiene la ricorrente, anche in qualità di rsa, come attestato dai provvedimenti giudiziari che hanno accertato la condotta antisindacale posta in essere dalla convenuta e come confermato anche dai testi escussi nel presente procedimento, ma anche perché le ragioni poste formalmente a base del recesso appaiono pretestuose alla luce della genericità delle motivazioni espresse nella lettera di avvio della procedura di licenziamento, sia con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra il cambio appalto e la individuazione della ricorrente quale lavoratrice da licenziare». E aggiunge: «Licenziamento nullo per violazione di norme imperative di legge (quelle che vietano la discriminazione dei rappresentanti sindacali) e perchè operato sulla scorta di un motivo illecito unico e determinante (ritorsione all’azione sindacale e personale della ricorrente)». Soddisfatto il sindacato. «Il licenziamento della lavoratrice reintegrata dal giudice», scrive Mario Miccoli segretario regionale della Uiltucs Abruzzo, «è uno dei casi emblematici che attestano l’esistenza di condotte vessatorie e ritorsive perpetrate da Ivri in danno dei lavoratori iscritti alla Uuiltucs. La lavoratrice al rifiuto di abbondare la Uiltucs è stata trasferita dalla sede Ivri di San Giovanni Teatino nella zona di Teramo ed assegnata a sacrificanti turnazioni notturne presso la Bonifica del Tronto, venendo da ultimo assegnata alla sede Inps di Teramo, il cui affidamento ad Ivri risultava già scaduto nel momento stesso dell’assegnazione definitiva».(d.p.)
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