Licenziato per l’ammanco Il giudice lo reintegra

25 Settembre 2016

Accolto il ricorso del dipendente di una filiale della Banca dell’Adriatico Il tribunale: «Addebito contestato in ritardo, nessuna certezza che sia stato lui»

TERAMO. Era stato licenziato da una filiale teramana della Banca dell’Adriatico dopo che gli era stato contestato un ammanco di 1800 euro, ma è stato reintegrato dal tribunale del lavoro che si è già espresso anche con la sentenza di merito annullando il licenziamento. Secondo il giudice Giuseppe Marcheggiani «la datrice di lavoro ha omesso di contestare l’addebito al dipendente tempestivamente». Scrive, infatti, Marcheggiani: «nella specie la condotta datoriale è per contro consistita nella mancata contestazione al dipendente dell’ammanco di cassa e nel suo mantenimento nelle mansioni di cassiere per almeno tre mesi dopo il rimborso da parte della banca della somma che si assumeva indebitamente trattenuta a seguito dell’operazione di prelevamento». Marcheggiani nei giorni scorsi ha respinto il ricorso presentato dall’istuto di credito confermando, nei fatti, il cuore della sentenza emessa dal giudice del lavoro Maria Rosaria Pietropalo dopo il ricorso d’urgenza del bancario (assistito dall’avvocato Tommaso Navarra). Precisa il magistrato: «All’esito dell’istruzione svolta nella presente fase del giudizio, i cui risultati vanno coordinati con le risultanze dell’istruzione sommaria svolta nella prima fase, si ritiene fondata la deduzione dell’attuale opposto dell’aver la datrice del lavoro omesso di contestare l’addebito al dipendente tempestivamente, avendo lasciato decorrere un lasso di tempo dalla conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante incompatibile con le esigenze connesse all’accertamento dell’imputabilità». Il bancario, dunque, deve essere reintegrato nel suo posto di lavoro ha stabilito il magistrato che nel provvedimento sottolinea un aspetto della vicenda. «Nella motivazione dell’ordinanza», scrive il giudice, «veniva posto in rilievo, nel merito, che, pur risultando provato il verificarsi dell’ammanco registrato, l’imputabilità di tale fatto alla condotta del lavoratore non appariva dotata di un sufficiente grado di certezza. Le modalità di svolgimento delle operazioni all’interno della filiale si caratterizzavano per essere dettate da prassi interne nettamente divergenti dalle predeterminate regole aziendali, al punto da non poter ritenersi che detta irregolarità fosse imputabile con la dovuta certezza alla condotta del cassiere. Era, in specie, emerso dalla prova testimoniale che le operazioni di cassa presso la filiale potevano, per prassi consolidata, essere effettuata autonomamente da altri operatori, in assenza del cassiere».(d.p.)

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