Lido Palme, il Tar boccia il ricorso dei Pagliaricci

13 Luglio 2022

GIULIANOVA . Il Tar dell’Aquila respinge, in relazione alle problematiche del Lido delle Palme, il ricorso presentato dai fratelli Alfonso e Giulio Pagliaricci. Nella camera di consiglio del 15...

GIULIANOVA . Il Tar dell’Aquila respinge, in relazione alle problematiche del Lido delle Palme, il ricorso presentato dai fratelli Alfonso e Giulio Pagliaricci. Nella camera di consiglio del 15 giugno, il tribunale amministrativo ha rigettato l’istanza, presentata dal legale Pietro Referza, contro il Comune di Giulianova, assistito dall’avvocato Michele Del Vecchio, e contro il consorzio Lido delle Palme, non costituito in giudizio. I ricorrenti avevano richiesto all’ente un risarcimento per 1.256.434,56 euro sostenendo che i danni, di natura patrimoniale e non solo, fossero stati diretta conseguenza dell’annullamento, sempre ad opera del Tar, nel 2014, del piano di lottizzazione di cui faceva parte il terreno di loro proprietà. Piano annullato, in quanto ritenuto illegittimo, a seguito di un precedente ricorso dei Pagliaricci.
Il Tar si è espresso in senso contrario rispetto alle richieste di risarcimento dei ricorrenti, peraltro già avanzate e respinte con il precedente giudizio amministrativo conclusosi nel 2014. Il collegio giudicante ha ritenuto non dimostrato il nesso di casualità, perché non automatico, tra l’annullamento per illegittimità del piano e gli asseriti danni subiti dai ricorrenti. Il Tar ha precisato che la pubblica amministrazione incorre in forme di responsabilità da fatto illecito solo quando l’azione amministrativa abbia disatteso, in maniera macroscopica ed evidente, i criteri della buona fede e imparzialità, essendo ogni altra violazione riconducibile alla categoria dell’errore scusabile. Come si legge nella sentenza, i Pagliaricci hanno lasciato indimostrato (pur essendo loro onere farlo) che in assenza dell’attività pianificatoria del Comune, sebbene cassata come illegittima, ci sarebbe stata una concreta edificabilità del loro terreno. Nonostante il rigetto della domanda, i giudici amministrativi per ragioni di equità hanno disposto la compensazione delle spese tra le parti. (al. al.)