Mazzini, passerà alla Pap la gestione del bar

Il Consiglio di Stato ha rigettato i ricorsi presentati dalla Asl e dalla Basilisco Nodo del contendere era la regolarità dell’offerta presentata dall’aggiudicatrice
TERAMO. Dopo il Tar anche il Consiglio di Stato dà ragione alla Pap sull’affidamento della gestione del bar dell’ospedale Mazzini. I giudici d’appello hanno infatti rigettato i ricorsi della Asl e della Basilisco Srl, confermando la sentenza di primo grado che ne aveva annullato l’assegnazione a quest’ultima società e aprendo la strada all’affidamento alla Pap.
All’esito della gara la Pap tramite i propri legali, gli avvocati Roberto Colagrande e Gennaro Lettieri, aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione contestando il fatto che la Basilisco (il gestore uscente) avesse offerto una percentuale dei ricavi calcolandola su un valore dell’affidamento di un milione 307mila euro, diverso da quello indicato nell’avviso pubblico che era di un milione. Tutto questo per giustificare costi di esercizio pari a 1. 289.644 euro (cioè il 30 per cento in più del valore annuo della concessione indicato nel bando). La Basilisco aveva giustificato l’utilizzo di una cifra diversa dicendo di aver fatto riferimento ai ricavi ottenuti nel 2017 dalla gestione del bar. La difformità era stata evidenziata come anomalia e in sede di verifica la Asl aveva dato per buone le argomentazioni della Basilisco. Il Consiglio di Stato, nel confermare la decisione del Tar, ha rilevato nella sentenza come «la contestazione svolta dalla Pap in primo grado ha correttamente colto la incongruenza e l’inadeguatezza delle giustificazioni rese dall’impresa aggiudicataria rispetto agli oggettivi dati di riferimento della lex specialis, del tutto obliterati nel giudizio di anomalia motivato per ‘relationem’» respingendo anche la tesi avanzata dalla Asl secondo la quale la stima del valore dei ricavi che il servizio può generare non sia vincolante per i concorrenti. Per i giudici infatti «è opinione ampiamente condivisa in giurisprudenza che l’amministrazione aggiudicatrice debba indicare...il valore presunto dell’affidamento e che, laddove impossibilitata per motivi oggettivi a farlo...sia quantomeno tenuta a fornire gli elementi analitici a sua conoscenza che possano consentire ai concorrenti di formulare un offerta seria». In questo caso «la stazione appaltante si è limitata a indicare una stima presunta dei ricavi senza fare menzione di fattori conoscitivi ulteriori che potessero porre i concorrenti nella condizione di prescindere dal valore stimato attraverso un’autonoma elaborazione del rapporto costi/benefici». Inoltre, «sul piano fattuale la disapplicazione del valore riportato nel bando di gara ha ingenerato un’evidente disparità di mezzi competitivi tra il gestore uscente e gli altri concorrenti».
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