Medico fantasma, respinto il ricorso dell’ex primario

Per il giudice del lavoro legittima la sanzione disciplinare della Asl ad Uncini «Condotta negligente che ha provocato danni all’azienda sanitaria»
TERAMO. Il giudice del lavoro mette un primo punto fermo nel caso della dottoressa “fantasma” sorpresa dai carabinieri ad eseguire elettromiografie al posto del primario senza avere nessun contratto con la Asl.
Lo fa respingendo il ricorso presentato dall’ex primario di neurologia del Mazzini Antonino Uncini contro il provvedimento disciplinare di 15 giorni di sospensione deciso all’epoca dei fatti dalla Asl. «Perchè», scrive il giudice del lavoro Daniela Matalucci, «non vi è dubbio che consentire ad un soggetto terzo, non autorizzato, di eseguire degli esami in una struttura pubblica, per quanto obiettivi ed automatici, non può che rappresentare una negligente tenuta ed un negligente controllo della refertazione e, dunque, della successiva diagnosi». La bufera che aveva investito Uncini, ed aveva portato alle sue dimissioni, era scoppiata a novembre del 2012, quando i carabinieri erano entrati nell’ambulatorio di elettromiografia del Mazzini trovando, al posto del primario, la dottoressa Francesca Notturno che non aveva alcuna autorizzazione per lavorare all’interno della Asl. Era una collaboratrice di Uncini all’università di Chieti che secondo l’accusa per diversi mesi, in alcuni giorni, avrebbe svolto determinati accertamenti al posto del primario. Uncini, sempre secondo la procura, in quei giorni sarebbe stato assente pur risultando in servizio con tanto di firma sui referti. Accuse che hanno fatto scattare sia per Uncini che per la Notturno il reato di falso e per Uncini anche quella di truffa: i due sono imputati in un processo il cui inizio è previsto per marzo. E se il processo penale deve ancora partire, il giudice del lavoro si è già espresso definendo legittimo il provvedimento disciplinare di sospensione della Asl (rappresentata dall’avvocato Annalisa Caschera). Scrive il giudice Matalucci: «Risulta evidente il danno cagionato all’azienda quale conseguenza immediata e diretta della condotta negligente del ricorrente, che infatti ha dovuto reiterare gratuitamente tutti gli esami elettromiografici viziati. Si tratta di un danno che ha consistenza sia di carattere economico (essendo la ripetizione gratuita), sia di carattere operativo, anche atteso il numero di esame da ripetere. La sanzione irrogata, appare, del tutto proporzionata alla gravità della condotta essendo stato adeguatamente provato che il ricorrente ha posto in essere un comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui è derivato un danno per l’azienda».(d.p.)
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