Mette sui social video osè della ex Indagato un 45enne teramano

L’uomo si vendica dopo la fine del matrimonio e minaccia: «Se non torni con me divento cattivo» Nel fascicolo giudiziario una delle prime applicazioni della nuova legge sul “revenge porn”
TERAMO. Non si è rassegnato alla fine del matrimonio e per vendicarsi ha pubblicato sui social un video osè della sua ex. Sempre più spesso la cronaca racconta casi di questo genere nonostante nuove leggi e pene sempre più severe. L’ultimo è quello di un 45enne teramano che quando la moglie ha chiesto la separazione ha postato su alcuni canali social un video con scene di sesso tra lui e la donna.
Nell’indagine della Procura teramana trova una delle prime applicazioni la legge sul cosiddetto “Revenge porn” che ha introdotto due fattispecie di reato diverse: la diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate da parte di chi queste immagini le ha realizzate e da parte di chi le riceve e contribuisce alla loro ulteriore diffusione «al fine», si legge nella legge, «di creare nocumento alle persone rappresentate». L’uomo deve rispondere di diffamazione, minacce e sostituzione di persona e per lui la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio.
La vicenda risale alla fine del 2020, quando il matrimonio tra i due finisce dopo che la donna chiede la separazione. Da questo momento in poi, racconta lei nella denuncia, cominciano le minacce telefoniche e sui social con lui che le chiede insistentemente di tornare insieme dicendole che in caso contrario «avrebbe potuto essere molto cattivo». Una minaccia che si concretizza quando, dopo qualche mese, la donna viene a sapere della pubblicazione dei video su alcuni canali social. Scatta la denuncia e le indagini e gli investigatori arrivano al suo ex marito. All’uomo viene contestata anche l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 617 del codice, ovvero l’interruzione o l’impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telefoniche. «Per aver attivato in nome per conto della parte offesa», si legge a questo proposito nel capo d’imputazione, «due indirizzi di posta elettronica e un profilo Facebook e dopo la fine della relazione ne cambiava le credenziali d’accesso».
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