Minacce a un cacciatore rivale Armi sequestrate a due pinetesi

Il Tar respinge il loro ricorso contro il provvedimento della Prefettura. La motivazione dei giudici: «Il contesto è di evidente criticità, giusto prevenire il pericolo che i litigi possano degenerare»
PINETO. Chi possiede armi, se pur legittimamente, deve avere un comportamento pubblico irreprensibile e non deve mai dare adito al sospetto che per motivi caratteriali o per divergenze con altre persone possa “far pesare” il fatto di avere nella sua disponibilità fucili o pistole. Lo ha stabilito il Tar respingendo il ricorso di due cittadini di Pineto, entrambi cacciatori, che si erano visti sequestrare le armi e ritirare dalla Prefettura il permesso a detenerle. Nel provvedimento prefettizio era contemplato il «divieto di detenere, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materiale esplodente». Inoltre le armi, oggi custodite nell’armeria del comando stazione carabinieri di Pineto, «dovranno essere cedute dall’interessato entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento a persone aventi titolo e non facenti parte del suo nucleo familiare o comunque non conviventi, con avvertenza che in caso di inadempienza il materiale s'intenderà confiscato e sarà avviato a distruzione».
Come nasce la vicenda è raccontato nelle sentenze del Tar, che sono praticamente identiche. I due ricorrenti, appartenenti entrambi a una squadra di caccia attiva in una zona del Teramano, sarebbero stati inizialmente denunciati da un altro cacciatore, non appartenente ad alcuna squadra ma che frequentava lo stesso territorio di caccia, per «episodi intimidatori» scaturiti da «tensioni e litigi». Il ripetersi di episodi denunciati alle forze dell'ordine avrebbe evidenziato a carico dei due pinetesi, scrivono ancora i giudici del Tar, «modelli comportamentali inconciliabili con il possesso delle armi, che integrano la mancanza del prescritto requisito di affidabilità alla detenzione delle stesse», il che «legittima di per sé la finalità cautelare di prevenzione, insita nel provvedimento di divieto detenzione armi, in quanto l'esercizio del potere inibitorio di pubblica sicurezza è consentito non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di mero pericolo di lesione, trattandosi di prevenire la commissione di illeciti e non solo di reprimerli. In astratto non è escluso il possibile abuso delle armi da parte del ricorrente più volte coinvolto in rapporti caratterizzati da elevata conflittualità nell'ambito dell'attività venatoria svolta». La sentenza del Tar continua: «L’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza. Pertanto la valutazione che in materia compie l’Autorità di pubblica sicurezza è caratterizzata da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che, se pur non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, sono genericamente ascrivibili a una non buona condotta. Il giudizio che ha portato al provvedimento è basato sul prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevate nella concreta fattispecie al fine di verificare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute da parte del ricorrente in un contesto (cui concorrono i suoi amici cacciatori) di evidente criticità per l'incolumità delle persone e della sicurezza pubblica e, considerato che tutti i soggetti coinvolti nella vicenda non solo abitano nella stessa zona, ma risultano praticare l'attività di caccia nelle medesime aree con al seguito le proprie armi, per cui il provvedimento impugnato appare legittimamente ancorato al fine di evitare degenerazioni».
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