Mobbing all’università, il giudice: «L’Inail deve risarcire il danno»

Il tribunale del lavoro accoglie il ricorso presentato da un dipendente per le conseguenze sulla salute: «Oggetto di una condotta vessatoria sfociata nello svuotamento delle mansioni e nell’isolamento»
TERAMO. A più di vent’anni dalla prima sentenza italiana sul mobbing (quella emessa nel 1999 dal tribunale di Torino), i pronunciamenti dei giudici sulle vessazioni nei luoghi di lavoro continuano a declinare in varie forme l’argomento facendo giurisprudenza e riempiendo il vuoto legislativo.
Come la sentenza emessa dal giudice del lavoro del tribunale di Teramo Daniela Matalucci che ha condannato l’Inail, l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a riconoscere le prestazioni previdenziali previste per il danno biologico a un dipendente dell’università di Teramo che, ritiene il tribunale, essere stato vittima di mobbing sul posto di lavoro. La sentenza non è stata appellata e quindi è definitiva. «Ritiene questo giudice», si legge nel provvedimento, «che all’esito dell’istruttoria svolta risulti dimostrata la sussistenza del nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia. Per quanto riguarda il primo aspetto, e cioè l’esposizione a rischio, deve ritenersi dimostrato che in un arco temporale significativo, coinciso con il cambiamento della direzione universitaria nell’anno 2014 e perpetrato fino al 2018, il ricorrente è stato oggetto di una condotta vessatoria e mobbizzante, sfociata nel sostanziale svuotamento delle mansioni assegnate e nell’isolamento lavorativo».
La Corte di Cassazione, che in più occasioni si è espressa sul tema, ha più volte stabilito che nella valutazione del mobbing debba essere dimostrata correlazione di causa-effetto. Rapporto che, in questo, è stato dimostrato anche con l’esito di una consulenza tecnica d’ufficio disposta dallo stesso giudice. «In ordine al nesso causale», si legge a questo proposito nella sentenza del giudice Matalucci, «è necessario fare riferimento alla Ctu medico legale la cui esaustività e precisione consente di farvi certamente affidamento e di condividerne le conclusioni».La sentenza, con certosina attenzione, ricostruisce l’insieme delle testimonianze acquisite. Con riferimento a una in particolare il magistrato scrive: «Risulta determinante nel delineare le condotte vessatorie poste in essere dal datore di lavoro ai danni del ricorrente, manifestatesi con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica. Tali condotte si sono concretamente realizzate mediante il totale svuotamento delle mansioni affidate al ricorrente che si è ritrovato a gestire un ufficio senza alcun dipendente e senza budget economico, creato ad hoc per il medesimo (tanto è vero che poi è venuto meno con il suo trasferimento) e rispetto al quale, di fatto, non vi era alcuna attività da svolgere (se non la gestione ed implementazione di un software già esistente). È stato, inoltre, oggetto di assoluto isolamento da parte della maggior parte dei colleghi, in ragione del pensiero inculcato che il ricorrente fosse mal visto dalla governance dell’università».
Il giudice ha accolto la richiesta di danni stabilendo che le condotte sul lavoro hanno causato un disturbo dell’adattamento con ansia e depressione che ha determinato un danno biologico del 6-7% e ha condannato l’Inail a corrispondere all’uomo tutte le prestazioni previdenziali. L’uomo, che è ancora un dipendente dell’università, nel ricorso è stato assistito dall’avvocato Cinzia Tempera per conto del patronato Inas-Cisl.
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