Monetizzazione aree, il Comune vince

Alba, il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar e dà ragione all’amministrazione Casciotti
ALBA ADRIATICA. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del municipio di Alba Adriatica contro la sentenza del Tar del 2019 che, togliendo il vincolo di inedificabilità su un terreno privato, reinterpretava la normativa comunale in materia urbanistica sulla monetizzazione delle aree, ossia la possibilità dell’ente di rinunciare a un’acquisizione in cambio di un corrispettivo economico.
Nel 2019 il Tar ha annullato l’atto con cui il Comune nel 2014 negò l’autorizzazione a realizzare una struttura extra-alberghiera su di un terreno che in passato era stato oggetto di cessione al Comune da parte dei vecchi proprietari. Il diniego era motivato dal vincolo di inedificabilità, nonostante la decisione del 2007 dell’allora commissario prefettizio alla guida della città di rinunciare alla cessione del terreno in cambio della monetizzazione. Nella sentenza i giudici amministrativi di primo grado parlavano di «interpretazione non corretta della disciplina di settore» da parte del Comune stesso, giudicando gli atti commissariali sufficienti per «restituire l’edificabilità» al terreno in questione, visto che i regolamenti e il piano regolatore non lo escludono.
Secondo il Consiglio di Stato, invece, nel caso particolare non si è realizzata una ipotesi di deroga per far scomparire il vincolo di edificabilità nel passaggio dai vecchi ai nuovi proprietari. «L’istituto giuridico della monetizzazione costituisce un elemento essenziale della validità del titolo edilizio e dunque nel caso di specie riguarda una condizione che ha effetto sull’originaria concessione edilizia e che non può essere posta, in linea di massima, a fondamento per un successivo titolo edilizio», scrivono i giudici di appello tra le motivazioni della nuova sentenza che accoglie il ricorso del Comune. (l.t.)
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