Multa notificata dopo 90 giorni Il cittadino non paga
Il giudice di pace accoglie il ricorso di un automobilista «Sono i vigili urbani a dover trovare il nuovo indirizzo»
TERAMO. L’automobilista multato non paga se il verbale gli viene notificato dopo i previsti novanta giorni perché nel frattempo ha cambiato residenza e quindi indirizzo.
È la sentenza di un giudice di pace a stabilire i contorni normativi in cui le forze dell’ordine, in questo caso la polizia municipale, debbano muoversi stabilendo che è onere di chi ha contravvenzionato fare tutti gli accertamenti celeri per trovare la residenza attuale del cittadino multato e notificare il verbale senza superare i tempi stabiliti.
Con questa motivazione il giudice di pace Maurizio Piscione del tribunale di Teramo ha accolto il ricorso di un automobilista (assistito dall’avvocato Daniele Di Furia) che ha impugnato la multa da 170 euro elevata per eccesso di velocità dalla polizia municipale di Notaresco sostenendo la tardiva notifica del verbale.
Il codice della strada prevede che il verbale debba essere notificato entro novanta giorni dall’accertamento al trasgressore. In questo caso la violazione è stata accertata il 10 ottobre del 2018 mentre la notifica del verbale era stata fatta l’8 marzo del 2019. Un ritardo dovuto al fatto che nel frattempo l’automobilista aveva cambiato residenza.
Ma, stabilisce il giudice di pace nella sentenza, è compito degli accertatori verificare la residenza attuale. « È da valutare che nel termine del codice della strada», si legge nel dispositivo, «non è sufficiente eseguire la notifica presso la residenza o la sede del soggetto destinatario risultante dai pubblici registri di Mtc e Pra (Motorizzazione civile e Pubblico registro automobilistico (ndr), prevedendo espressamente al riguardo l’articolo 201 del codice della strada al comma 2 bis che le informazioni utili ai fini della notifica del verbale dell’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunti anche all’anagrafe tributaria dove presumibilmente la medesima amministrazione ha fatto ricorso ma tardivamente e solamente successivamente alla notifica operata in diverso luogo».
E su questo particolare il giudice nella sentenza precisa: «Nondimeno può ritenersi fondato quanto asserito dall’amministrazione opposta, atteso che nelle ipotesi di cambio di residenza è l’amministrazione comunale di competenza che, ricevuta la richiesta, è tenuta a provvedere d’ufficio ex art. 247 del Dpr 495/1992 alla comunicazione alla Mtc dell’avvenuta variazione anagrafica».
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