Muore in uno scontro, risarcita la ex moglie

12 Settembre 2017

Il giudice condanna la compagnia d’assicurazione a pagare 200mila euro: «C’era un intenso rapporto»

TERAMO. É un danno esistenziale essere costretti a vivere senza l’ex marito travolto e ucciso da un automobilista ubriaco. Un danno che va risarcito con duecentomila euro «perchè il dolore per la perdita del congiunto con cui aveva mantenuto un forte legame personale ed affettivo, sebbene non fosse in atto una convivenza tra lo stesso e la ricorrente, è stato per quest’ultima intenso».
E’ una sentenza destinata a fare giurisprudenza quella firmata dal giudice civile Eloisa Angela Imbesi che ha accolto il ricorso presentato da una donna teramana (assistita dall’avvocato Gennaro Cozzolino) contro la compagnia assicurativa che le aveva negato il risarcimento per la morte dell’ex marito motivando il diniego proprio sull’esistenza della separazione (in questo caso una consensuale). La compagnia è stata condannata al pagamento di duecentomila euro. Perchè i giudici si trovano davanti persone in carne ed ossa, non gli stereotipi di procedure fotocopia.
Il magistrato, nelle sue motivazioni, trae linfa da numerosi pronunciamenti della Cassazione in tema di diritto di famiglia. Scrive: «E’ ormai pacifico che il riconoscimento dei diritti della famiglia vada inteso non restrittivamente come tutela delle estrinsecazioni della persona nell’ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell’individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni , supporti, affrancazioni e significati». Tecnicismi giuridici che servono per raccontare una storia d’amore che non si era mai interrotta. Ed è questo quello che il giudice sottolinea più volte nelle venti pagine di motivazioni: «Deve rilevarsi come l’espletata istruttoria orale abbia confermato la sussistenza, ad onta della separazione intervenuta e fino al momento del decesso per cui è causa, di un forte legame tra la ricorrente e il deceduto, caratterizzato da frequentazione e in ogni caso da contatti telefonici assidui e quotidiani e, dunque, dalla condivisione del vissuto quotidiano e dalla persistente volontà di coltivare comunque il rapporto personale ed affettivo». Concludendo: «Non vi è dubbio che lo stato di sofferenza dei congiunti, sia come vissuto contingente alla verificazione dell’evento delittuoso, sia come percepibile in futuro a causa della menomata unità familiare, trovi causa efficiente, per quanto mediata, pur sempre nel fatto illecito del terzo nei confronti del soggetto leso. Così rivisitato il nesso di causalità, la dottrina e la giurisprudenza hanno indivuato la figura del cosiddetto danno riflesso. Per questo la giurisprudenza riconosce la risarcibilità dei cosiddetti danni riflessi, ossia delle lesioni di diritti, conseguenti al fatto illecito altrui, di cui siano portatori soggetti diversi dall’originario danneggiato, ma in significativo rapporto con lui».E va oltre riconoscendo che nessun risarcimento economico può colmare vuoti. «Risulta evidente come anche la liquidazione del danno morale sfugga ad una vera e propria valutazione di tipo economico, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, residuando solamente la possibilità di una valutazione meramente equitativa in relazione a considerazioni soggettive quali l’età della vittima e dei superstiti».
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