Nato da utero in affitto, il bimbo deve essere iscritto all’anagrafe

2 Novembre 2020

Giulianova, il tribunale civile accoglie il ricorso del padre del piccolo che oggi ha quattro anni I giudici: «Tra i due esiste un legame biologico che va preservato e garantito giuridicamente»

TERAMO. C’è l’interesse primario del minore, così come il lessico giuridico non smette mai di ricordare, a fare la differenza nei tortuosi procedimenti giudiziari. Che siano civili o penali. E negli ultimi anni svariati pronunciamenti sanciti dalla Corte Costituzionale, dalla Cassazione e soprattutto dalla giurisprudenza europea hanno affermato la necessità di tutelare sempre più ogni modello di famiglia. Ed è da questi pronunciamenti che trae linfa la sentenza con cui il tribunale civile di Teramo ha accolto il ricorso presentato da un papà per ottenere l’iscrizione all’anagrafe del Comune di Giulianova del figlio nato quattro anni fa da una maternità surrogata in Ucraina, pratica vietata in Italia e che per la cronaca è diventata quella dell’utero in affitto. Il caso risale a qualche anno fa, ai tempi del commissario prefettizio quando l’allora ufficiale di stato civile, interpretando le disposizioni di legge riguardanti i nati in paesi extracomunitari da madre surrogata, si rifiutò di iscrivere all’anagrafe il piccolo.
I genitori (padre di Giulianova che ora vive in Spagna e madre sudamericana) fecero ricorso al tribunale civile affidandosi all’avvocato Giorgio Muccio di Bologna. Con un articolato pronunciamento, i magistrati teramani (collegio composto da Angela Di Girolamo presidente, Eloisa Angela Imbesi giudice relatore e Mariangela Mastro giudice) hanno stabilito che il piccolo debba essere iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Giulianova «quale figlio del padre biologico dovendosi valorizzare la sussistenza tra i due di un legame biologico che va preservato e al quale, in quanto già riconosciuto in un altro Stato, deve essere data continuità giuridica anche nell’ordinamento di questo Stato allo scopo di garantire, sotto il profilo della discendenza genetica con il padre, il diritto del minore alla certezza e alla continuità dello status». I genitori del piccolo, entrambi iscritti all’Aire (il registro dei residenti all’estero), hanno deciso di recarsi in Ucraina dove, in una clinica specializzata, hanno dato il via a una maternità surrogata, pratica che in quel Paese è legale. Nel pronunciamento i giudici differenziano la posizione della madre facendo riferimento a vari pronunciamenti sia della Corte di Strasburgo sia della Cassazione escludendo che il piccolo «possa essere iscritto nei registri dello stato civile del Comune quale figlio della madre sociale ostandovi, nel nostro sistema giuridico, un divieto normativo avente valore di limite di ordine pubblico e potendo la tutela della relazione tra il minore e la madre sociale passare attraverso altri strumenti giuridici». Questo ha permesso di poter ottenere, successivamente, con provvedimento del tribunale dei minori dell’Aquila , la trascrizione della madre come madre adottiva attraverso la cosiddetta adozione facilitata del figlio del coniuge. La coppia si riserva, comunque, di chiedere al Comune di Giulianova che la madre sia indicata come madre legittima appena la Corte Costituzionale si pronuncerà su questo aspetto dopo che la vicenda è stata sollevata con una ordinanza recente della Cassazione.
Perché è evidente che oggi più che mai la società insegni come la famiglia tutelata dall’ordinamento si debba identificare sempre più con il luogo degli affetti, perdendo di rilevanza il legame genetico tra i componenti. E in questo contesto il diritto deve essere garanzia di libertà e di diritti considerando i molteplici profili tra loro interconnessi. Ma su tutti, sottolinea sempre la Cassazione, resta quello del minore.
(ha collaborato
Alfonso Aloisi)
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