Negozio chiuso dopo il Covid: il tribunale cancella i debiti

19 Marzo 2024

Decreto del giudice per una commerciante teramana che ha accumulato centomila euro di passivo: «Non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»

TERAMO. È la cronaca dei tribunali a declinare i tempi infiniti di una pandemia. Perché se l’emergenza sanitaria fortunatamente è un ricordo, ci sono storie a raccontare – proprio nei tempi della Giornata nazionale dedicata alle vittime del Covid – che niente sarà più come prima. Come nel caso di una commerciante teramana che a causa della crisi generata dal Covid nel 2021 è stata costretta a chiudere il suo negozio di dolciumi dopo aver accumulato centomila euro di debiti tra bollette, tasse e forniture non saldate. Fin quando ha potuto ha pagato cercando anche un’altra occupazione proprio per saldare i debiti, poi si è arresa e ha presentato un piano di ristrutturazione del debito mettendo nero su bianco la mancanza di beni con cui far fronte alla sua situazione. Il giudice della sezione civile Flavio Conciatori ha accolto la procedura concorsuale e approvato il decreto di esdebitazione, ovvero la cancellazione del debito. «Non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode», si legge nel decreto, «non ha tenuto comportamenti tali da inibire una valutazione di meritevolezza».
Il provvedimento, uno dei primi adottati dal tribunale teramano, trae linfa dal Codice della Crisi e dell’insolvenza (decreto legislativo 14 del 2019) che ha riformato la vecchia legge fallimentare (che riguardava gli imprenditori non piccoli) e la legge 3 del 2012 (la cosiddetta legge “salva suicidi”) che disciplina il sovraindebitamento del consumatore, delle imprese non fallibili e dei professionisti. L’obiettivo della norma è, si legge nel Codice, «quello di consentire allaparte nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura». La norma, infatti, prevede che il consumatore sovraindebitato possa proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Una volta omologato ed eseguito tale piano, l’interessato viene esdebitato, ossia vede cancellati i debiti pregressi per la parte non soddisfatta. «Il debitore persona fisica meritevole», si legge ancora nella norma, «che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento». Gestore della crisi e ausiliario del giudice è stato nominato il commercialista Gianni D’Alessandro, la negoziante nella redazione del piano è stata assistita dall’avvocato Gabriella Piersanti e dalla ragioniera Emanuela Carrozzieri.
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