Niente assegno all’ex coniuge: «Autonoma con il suo stipendio»

La Corte d’appello accoglie il ricorso di un professionista teramano e revoca il mantenimento I giudici: «Non c’è stata rinuncia a occasioni di lavoro, né esclusiva dedizione agli obblighi familiari»
TERAMO. Quando la disparità di reddito tra ex coniugi non è frutto di rinunce da parte di uno dei due per un maggiore impegno nella vita familiare allora niente assegno divorzile. Soprattutto se la professione, in questo caso quella di insegnante per il coniuge con un reddito più basso, garantisce l’autosufficienza economica. Nei tempi in cui le recenti pronunce della Cassazione producono nuovi orientamenti in tema di mantenimento di ex coniugi, è una sentenza della Corte d’appello dell’Aquila in sede civile a fare giurisprudenza.
I giudici (collegio presieduto da Nicoletta Orlandi, a latere Carla Ciofani e Andrea Dell’Orso) hanno accolto il ricorso di un professionista teramano che ha impugnato la sentenza del tribunale teramano con cui, in sede di separazione, era stato assegnato un assegno divorzile di 400 euro alla ex moglie insegnante. Così motivano i giudici: «La signora non ha fornito prova di aver dato un concreto ed utile contributo durante la vita matrimoniale alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge attraverso l’attuazione di scelte condivise implicanti la rinuncia ad occasioni di lavoro o l’esclusiva dedizione alla famiglia per facilitare la progressione in carriera del coniuge. Al contrario va rilevato che entrambi gli ex coniugi hanno dato un adeguato contributo alla propria vita familiare. Occorre peraltro evidenziare che la signora ha comunque coltivato in concreto le proprie aspirazioni professionali tanto da riuscire a sviluppare pienamente la propria carriera professionale ed economica, essendo la stessa un’insegnante, che le assicura un adeguato stipendio per far fronte alle proprie esigenze». E così specificano: «Pertanto nessuna ipotetica rinuncia può aver inciso in modo apprezzabile sulle potenzialità professionali e reddituali dell’appellata nè risulta dimostrato che la progressione della carriera dell’appellante sia dovuta anche al contributo dato dall’ex coniuge per essersi dedicata con maggiore impegno alla vita familiare».
Ed è una disamina giuridicamente molto accurata quella che i magistrati mettono nero su bianco traendo linfa da numerosi pronunciamenti della Suprema Corte. Si legge ancora nella sentenza: «Va piuttosto rilevato che entrambe le carriere professionali delle parti, e per quanto riguarda il diritto all’assegno divorzile quella dell’appellata, rappresentano la conseguenza di scelte personali effettuate già prima del matrimonio, non avendo la signora subito alcuna frustrazione in termini di opportunità professionali perse tali da giustificare la corresponsione come funzione perequativa di una somma finalizzata a ripristinare l’equilibrio economico-reddituale degli ex coniugi. La stessa svolge la professione di insegnante in maniera continuativa ed è dunque munita di specifica capacità lavorativo-professionale idonea a consentirle il conseguimento degli obiettivi di indipendenza ed autosufficienza economica». Così commenta l’avvocato Tommaso Navarra che ha assistito l’ex marito: «È un importante precedente che sancisce definitivamente l’irrilevanza e semplice dato economico di differenza tra i coniugi. In un quadro di permanente solidarietà appare indispensabile che la differenza economica sia stata determinata dall’evoluzione del quadro familiare nel senso di rinunce e vantaggi speculari. Nel caso di specie i coniugi, invece, hanno sviluppato progressività professionali derivanti dalle differenti formazioni universitarie senza alcuna rinuncia o sacrificio».
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