Niente Iva su tabacchi e lotto: commerciante vince la battaglia

3 Giugno 2024

Il gestore di un impianto di rifornimento di carburante fa ricorso contro l’Agenzia delle entrate La Corte di giustizia tributaria di primo grado gli dà ragione: «Per lui solo un’attività accessoria»

GIULIANOVA. È un provvedimento che rappresenta un orientamento nuovo e che sicuramente apre scenari diversi in materia di tributi per una vasta platea di operatori economici. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo ha accolto il ricorso del gestore di un impianto di carburanti di Giulianova contro l’Agenzia delle Entrate in merito al pagamento Iva per attività di ricevitorie, lotto e tabacchi.
Il commerciante nell’ambito dell’attività di vendita di carburanti, che resta quella primaria, gestisce nello stesso spazio un’attività di ricevitoria del lotto, totocalcio e tabacchi. Secondo l’Agenzia delle entrate non è un’attività accessoria e per questo non può essere applicata la detrazione dell’Iva. Di diverso avviso il commerciante che, proprio rimarcando l’attività principale legata ai carburanti, ha presentato ricorso contro un accertamento che prevede il pagamento di 14mila euro per l’anno 2016. La Corte di giustizia ha accolto il ricorso e ha annullato l’atto impugnato stabilendo che l’attività legata a lotto e tabacchi è un’attività accessoria. «Nel caso che ne occupa l’attività caratteristica dell’impresa, vale a dire quella in cui l’impresa precisamente si identifica verso la platea dei terzi», si legge nella sentenza del collegio (presidente Elena Tomassini, relatore Luigi Di Marco, giudice Nicola Valletta, «non può che essere quella riconducibile alla distribuzione dei carburanti. Le attività residuali, pur direttamente connesse all’esercizio dell’attività commerciale in senso lato, si collocano invece in posizione subordinata rispetto all’attività per la quale l’operatore economico si identifica e viene riconosciuto sul mercato. Tali attività, in concreto, lungi dall’essere riconducibili a una vera e propria abituale attività caratteristica, appaiono invece connesse con quella propria o “caratteristica” solo indirettamente e dunque al servizio o strumentali rispetto ad essi». E per meglio evidenziare questo pronunciamento i giudici aggiungono: «Sotto il profilo della richiamata idoneità di ognuna delle attività ad essere gestite in piena autonomia, poi, acquisisce rilievo la circostanza che quando l’impianto di distribuzione è chiuso al pubblico rimane chiuso anche il bar e conseguentemente anche le attività di rivendita tabacchi, di rivendita prodotti editoriali, di prestazioni di servizi inerenti la gestione di lotto, lotterie. In conclusione, ritiene il collegio, che l’attività in questione vada considerata come attività strumentale ed accessoria, poiché, anche se svolta in modo non occasionale e al di là delle previsione statutarie, in concreto risulta estranea a quella propria di impresa del contribuente». Il commerciante nella presentazione del ricorso è stato assistito dall’avvocato Pietro Palozzo e dalla commercialista Alessandra Di Santo.
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