Non c’è firma del pm e la Cassazione annulla la condanna

29 Marzo 2015

Decreto penale anonimo per una guida in stato di ebbrezza con un’ammenda da 31mila euro: accolto il ricorso

TERAMO. C’è voluto il sigillo della Cassazione per stabilire la nullità di un decreto penale di condanna per una guida in stato di ebbrezza perchè atto senza firma: nè quello del pm nè quello dell’assistente giudiziario. E’ un caso destinato a fare giurisprudenza quello con cui i giudici della Suprema corte hanno accolto il ricorso presentato dall’avvocato teramano Anna Candelori, annullando il provvedimento e rinviando gli atti alla procura.

La vicenda processuale inizia nel 2010 e parte come una richiesta penale di condanna da parte del pm per un teramano accusato di guida in stato di ebbrezza con una pena base di 120 giorni di arresto e 1800 euro di ammenda. La richiesta arriva al gip che emette decreto penale di condanna per un’ammenda di 31mila euro. Contro il decreto penale di condanna la difesa propone opposizione con una richiesta di giudizio ordinario al tribunale. Il legale dell’uomo eccepisce da subito la nullità del decreto di citazione per mancata sottoscrizione da parte del pm e della richiesta del decreto penale di condanna. L’eccezione viene rigettata dal tribunale perchè ritenuta infondata. Il giudizio ordinario si conclude con una condanna a tre mesi di arresto e 1500 euro di multa, più la sospensione della patente per un mese.

Ma la battaglia continua. L’imputato e il difensore vanno in appello: anche in questa sede l’avvocato ripresenta l’eccezione per la mancanza della firma che viene respinta.In secondo grado la sentenza viene parzialmente riformata e la pena viene rideterminata in due mesi di arresto e 1333 euro di multa con l’applicazione del lavoro di pubblica utilità. Scrivono i giudici della Cassazione nelle motivazioni: «Non può ritenersi regolarmente emesso un qualunque provvedimento giudiziario che manchi della firma del magistrato che lo adotta. Una tale assenza non può non assumere l’aspetto di una evidente anomalia, di un vizio intervenuto nel processo formativo dell’atto che, se non sanato, non può non ripercuotersi sulla validità dello stesso. Ciò a maggior ragione deve ritenersi nel caso di specie, ove si consideri che l’atto in questione – del quale la Corte ha ritenuto prendere visione per valutare la fondatezza del ricorso – è anche privo della firma dell’assistente giudiziario, che ne certifichi la provenienza e la data di deposito. Ritiene la Corte che il vizio rilevato debba inquadrarsi in ragione della esigenza di garantire un consapevole intervento in giudizio da parte dell’imputato e dunque di rispetto delle esigenze della difesa che al corretto processo formativo dell’atto sono connesse ».(d.p.)

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