Non è più iscritto all’albo, niente contributi
Il giudice annulla la cartella da 29mila euro al geometra che si è cancellato dalla sua cassa di previdenza
TERAMO. Ha portato in giudizio davanti al tribunale del lavoro la Cassa di previdenza e assistenza geometri che gli aveva chiesto, con tanto di cartella esattoriale, il pagamento di 29mila euro per otto anni di contributi non pagati. Anni, in cui ha sempre sostenuto il professionista teramano che si è rivolto al giudice, lui non era più iscritto alla cassa essendo diventato un dipendente pubblico con contratto a tempo indeterminato. Il giudice onorario di tribunale Marco Di Biase ha accolto il ricorso annullando la cartella di pagamento impugnata dal geometra teramano assistito dall’avvocato Donatella Gianfriglia. Così scrive il giudice nella sentenza: «E’ chiaramente documentato che il ricorrente non risulta più iscritto all’albo professionale dei geometri di Teramo sin dal giorno 1/03/1997. Avendo anche provato documentalmente di essere un dipendente pubblico con contratto a tempo indeterminato della Motorizzazione civile mediante attestato di servizio rilasciato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il ricorrente ha assolto al suo onere probatorio, secondo il noto principio di interpretazione della prova del “più probabile che non” che consente di ritenere provata la sua attività di lavoratore dipendente in contrapposizione a quella presupposta dall’ente resistente di libero professionista per l’esazione dei contributi previdenziali». E il giudice aggiunge: «La cessazione di attività professionale quale libero professionista è inoltre implicita sul presupposto dell’espresso divieto stabilito dalla legge per i pubblici dipendenti laddove è finanche prevista la fattispecie del reato di esercizio abusivo di libera professione nel caso di violazione del disposto dell’articolo 7 del R.D. n. 274/29 che impone la cancellazione dall’albo professionale e dell’articolo 60 testo unico numero 3 del 1957 che ha espressamente sancito il divieto di ogni libera professione per l’impiegato dello Stato».
Il magistrato, dunque, ha accolto il ricorso annullando la cartella di Equitalia e specificando in un passaggio che: «Il mancato raggiungimento di piena prova sul fatto della comunicazione da parte del ricorrente di cessazione di attività professionale di geometra dall’albo di appartenenza non può superare la portata probatoria della prova documentale sopra richiamata che presuppone il non esercizio di attività libero professionale soggetta alla contribuzione previdenziale ed assistenziale di cui alla cartella impugnata».(d.p.)
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