Notaresco, giudici "divisi" sulle multe con gli scout speed: tutti i motivi

Bocciate decine di ricorsi quando altri prima erano stati accolti: "E' una rilevazione di tipo dinamico e come tale non trova riscontri nel codice della strada"

NOTARESCO. Sulle multe dello scout speed di Notaresco – oltre 1.500 sanzioni per eccesso di velocità, inflitte dal Comune sulla statale 150 tra il maggio e il settembre dell’anno scorso – si dividono anche i giudici. Se le prime sentenze emesse dall’ufficio del giudice di pace di Teramo, per la precisione dal giudice Maurizio Piscione, erano state favorevoli ai ricorrenti, ne sono seguite altre favorevoli al Comune, firmate dai giudici Simona Bondi Ciutti e Anna Lissoni. Poiché i ricorsi esaminati dai tre magistrati onorari erano stati redatti in modo identico dall’avvocato Daniele Di Furia, il legale del comitato dei multati fondato da Michele Petrosino, la differenza nell’esito sta tutta nell’interpretazione delle norme.

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Piscione, accogliendo i primi 27 ricorsi, aveva sentenziato: «Nel verbale di contestazione nulla si riferisce in ordine alla segnaletica installata e al rispetto delle distanze tra il segnale e il luogo di accertamento». E aveva ritenuto questo motivo sufficiente per l’accoglimento, non entrando nel merito delle altre contestazioni.

Molto diverso l’approccio del giudice Bondi Ciutti, che nelle sentenze emesse nei giorni scorsi giudica infondati i ricorsi contestando punto per punto i rilievi mossi dai ricorrenti. Per prima cosa, non ritiene vi sia stata violazione del diritto di difesa per la mancanza nei verbali del decreto prefettizio che autorizza la rilevazione della velocità senza contestazione immediata «poiché non attinente al caso di specie», in quanto la Ss 150 a Notaresco «è stata ricompresa all’interno del centro abitato».

Quanto alla mancata contestazione immediata della violazione, secondo il giudice nel caso in questione, codice della strada alla mano, essa è consentita perché l’attività è svolta con «apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari».

La sentenza continua: «Da rigettare appare anche l’eccezione in merito alla mancata indicazione del numero civico e della chilometrica ove è stata commessa l’infrazione». Per il giudice, infatti, sul verbale ci sono «tutti gli elementi richiesti dalle norme», in particolare le coordinate Gps del punto dell’accertamento.

Un altro motivo del ricorso era l’omessa o inadeguata segnalazione della presenza del dispositivo scout speed sulla strada. Il giudice osserva che lo strumento utilizzato «attua una rilevazione di tipo dinamico, rappresenta sicuramente una novità frutto dell’innovazione tecnologica e come tale non trova riscontri nel codice della strada, che non lo ha disciplinato, pertanto non si possono applicare le norme dettate per gli altri apparecchi aventi lo stesso scopo».

Due decreti ministeriali del 2017, peraltro, hanno chiarito secondo Bondi Ciutti che «la segnalazione non è prevista nel caso della rilevazione della velocità con modalità dinamica» e «nel caso in cui il dispositivo sia installato sul mezzo in movimento». In ogni caso, continua il giudice, a Notaresco «pur non essendoci alcun obbligo in merito, la presenza dell’apparecchiatura è stata segnalata con cartelli verticali» e il veicolo della polizia municipale utilizzato per l’accertamento era dotato di scritta luminosa “controllo dinamico”. «I cartelli sono risultati regolari», conclude Simona Bondi Ciutti, «in quanto l’Anas ha autorizzato “ex post” l’installazione, una volta ripreso il controllo della strada».
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