Occupa alloggio popolare vuoto: assolta una mamma di due figli

1 Marzo 2022

La donna con i genitori a carico e un bimbo disabile ogni mese ha pagato il canone della casa Ater Era in graduatoria ma viveva in un’abitazione fatiscente e non ha aspettato l’assegnazione

TERAMO. Nelle aule di giustizia lo stato di necessità fa la differenza. Perché ci sono tecnicismi giuridici che fuori dai codici raccontano la cronaca.
Come la sentenza con cui un giudice del tribunale di Teramo ha assolto una donna che ha occupato abusivamente un alloggio vuoto dell’Ater. Lei 45 anni, un lavoro da badante, due figli minori di cui uno disabile e con a carico i suoi genitori, era arrivata nei primi posti di una graduatoria provvisoria per la casa popolare e nell’attesa viveva in un alloggio fatiscente. È andata avanti fin quando ha potuto. Poi un giorno ha pensato che non poteva permettere ai suoi figli di vivere tra infiltrazioni d’acqua, muffa e paura. E ha scelto di occupare abusivamente un alloggio popolare vuoto dell’Ater in un centro del Teramano. Era il 2016. Qualche mese dopo essere entrata ha iniziato a pagare regolarmente il canone mensile, con tanto di bollettini successivamente diventati documenti nell’istruttoria dibattimentale. Poi il sopralluogo della polizia locale, la constatazione del fatto, la denuncia per invasione di terreni o edifici (l’articolo 633 del codice con l’aggravante di averlo fatto ai danni di un bene pubblico) e il processo. Fino alla sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato pronunciata qualche giorno dal giudice onorario di tribunale Marco Scimia. Le motivazioni non sono state ancora depositate ma è ipotizzabile, anche in considerazione della giurisprudenza esistente sul caso, che quello stato di necessità previsto dal codice (l’articolo 54) e filo conduttore dell’arringa del difensore della donna, l’avvocato Duccio Araclio, sia alla base della decisione.
Perché, visto il proliferare dei casi di occupazione abusiva degli ultimi anni, i tribunali si sono trovati a dover verificare attentamente ogni situazione al fine di operare un corretto bilanciamento tra gli interessi in campo riconducibili da una parte all’inviolabilità della proprietà e, dall’altra, al confliggente diritto all’abitazione dell’occupante.
La giurisprudenza di legittimità nel tempo è riuscita a fissare alcuni principi che sono stati ripresi e meglio specificati da pronunciamenti della Cassazione, a stabilire come scriminante proprio lo stato di necessità stabilito dall’articolo 54: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA