Ostetricia, scontro sul primario: accolto il reclamo di Santarelli

15 Gennaio 2022

I magistrati chiariscono la controversia sul numero degli interventi contestati al medico vincitore: «Non ci sono illegittimità, ma le questioni non possono essere risolte sempre presentando ricorsi»

TERAMO. È battaglia in tribunale sulla nomina del nuovo direttore dell’unità complessa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Sant’Omero.
Dopo che a settembre il giudice del lavoro Giuseppe Marcheggiani ha accolto il ricorso presentato dal medico Fabio Benucci contro la nomina di Alessandro Santarelli, il tribunale, con un provvedimento del collegio presieduto da Angela Di Girolamo (a latere Silvia Codiposti e Eloisa Angela Imbesi) ha accolto il reclamo presentato da Santarelli (rappresentato dall’avvocato Renzo Di Sabatino) con, si legge nel provvedimento, «conseguente revoca della sospensione dell’efficacia della deliberazione della Asl di Teramo».
Nel settembre del 2019 Santarelli era risultato vincitore dell’avviso per l’incarico quinquennale di direttore dell’unità di ginecologia dell’ospedale di Sant’Omero.
Successivamente Benucci, secondo in graduatoria, aveva fatto ricorso. Nel frattempo sulla vicenda era stata aperta anche un’inchiesta penale poi archiviata dal giudice Lorenzo Prudenzano.
Il giudice del lavoro Marcheggiani aveva accolto il ricorso di Benucci disponendo una consulenza tecnica d’ufficio sul numero degli interventi elencati da Santarelli. Complessivamente poco meno di 1700 di cui 126 con un doppio operatore e su questo , in particolare, si era accentrata l’attenzione del Ctu. Al termine della consulenza il giudice del lavoro aveva accolto il ricorso di Benucci. Alla sentenza del giudice del lavoro ha fatto reclamo Santarelli con il collegio che lo ha accolto. «Ritiene il collegio», si legge nel provvedimento dei giudici, «che tenuto conto della natura discrezionale della valutazione della commissione, sindacabile solo nei limiti sopra esposti, non può affermarsi allo stato della delibazione affidata al giudice cautelare , che l’asserita erroneità della casistica operatoria indicata dal reclamante avrebbe comportato una diversa valutazione della commissione. In ordine al periculum in mora, esso, invero, deve ritenersi insussistente».
E ancora: «Se la lentezza dei tempi processuali costituisce un dato di fatto tale constatazione non può determinare che le controversie possano essere sempre risolte mediante il ricorso alla tutela cautelare, facendola così diventare il mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti». Da precisare che nel frattempo la Asl, in forma di autotutela, ha revocato avviso e provvedimento di aggiudicazione.
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