Parte della Tarsu 2013 va rimborsata

La commissione tributaria dà ragione ai balneatori: non poteva essere applicata dal Comune l’addizionale ex Eca
GIULIANOVA. Ha avuto ragione il Sib (sindacato italiano balneari) nei confronti del Comune di Giulianova in merito all’applicazione dell’ex Eca sulla Tarsu del 2013 in seguito trasformata in Tari. In pratica quell’addizionale del 10%, calcolata sul totale di quanto dovuto per la raccolta e smaltimento dei rifiuti da privati cittadini e imprenditori, non poteva essere richiesta in pagamento. È quanto ha stabilito la commissione tributaria di Teramo, con sentenza depositata lo scorso 29 novembre, accogliendo il ricorso presentato da uno stabilimento balneare ubicato sul lungomare Zara, il Lido Portofino, assistito dall’avvocato Davide Viola.
La sentenza dà ragione al Sib che già nel 2016, attraverso il presidente provinciale Domizio Luigi Scilli, contestò all’allora assessore al bilancio Germano Giovanardi l’applicazione di quella addizionale per l’anno 2013. A calcoli effettuati, secondo il Sib, il totale del prelievo non dovuto sborsato dai contribuenti giuliesi ammonterebbe ad oltre 450mila euro. Somma non da poco che andrebbe restituita a chi a suo tempo ha versato la propria quota di Eca (10% del totale) attraverso il pagamento complessivo dei bollettini Tarsu. Sarà ora facoltà dei cittadini giuliesi chiedere la restituzione degli importi non dovuti. Queste somme sono tanto più consistenti quanto più larga la base dell’imposta complessiva di ognuno. Indubbiamente non è una bella notizia per l’amministrazione comunale giuliese che ora dovrà mettere mano al proprio bilancio andando ad intaccare le risorse correnti.
Scilli ha così commentato la sentenza della commissione tributaria: «Abbiamo impegnato molto del nostro tempo per giungere a questo importante risultato. Eravamo convinti di essere dalla parte della ragione ed il risultato è quello che attendevamo. Ora spetta ai giuliesi far valere le proprie giuste ragioni». In merito alla sentenza, così si è espressa la commissione tributaria: «Va accolta l’eccezione formulata dal ricorrente in ordine all’illegittima riscossione, per l’anno 2013, unitamente alla Tarsu, dell’addizionale Eca. Al riguardo deve trovare applicazione l’articolo 14 del decreto legge 201 del 2011, convertito nella legge 214/2011, con cui viene stabilito che a decorrere dal primo gennaio 2013 sono soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, compresa l’addizionale Eca».
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