Pedemontana, il giudice sblocca i lavori

21 Marzo 2024

Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar sull’esclusione di una cordata di imprese per l’ultimo tratto verso Ascoli

TERAMO . Il completamento della pedemontana sul lato di Ascoli può partire. A imprimere la svolta all’opera di grande viabilità destinata ad attraversare l’area interna teramana, collegando le basse Marche al Pescarese, è il Consiglio di Stato. Una recente sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa ha rimesso in corsa l’intervento ribaltando il pronunciamento del Tar sull’esclusione dalla gara di un raggruppamento di tre ditte che aveva presentato offerte all’Anas, ente titolare dell’appalto. Stando ai giudici d’appello la decisione della commissione che ha deciso per non ammettere la proposta della cordata guidata da D’Adiutorio Costruzioni Spa è stata corretta.
La battaglia legale finora ha tenuto ferma la realizzazione del quarto lotto della Pedemontana che dallo svincolo di Floriano di Campli, dove arriva attualmente, porta all’innesto sulla Ascoli-mare nella zona di Ancarano. A imporre lo stop all’affidamento dell’opera alla Manelli Srl, che aveva presentato l’offerta ritenuta più vantaggiosa, era stato il tribunale amministrativo dell’Aquila che aveva ritenuto fondate le contestazioni mosse da D’Adiutorio. Queste facevano riferimento a scorrette valutazioni da parte della commissione sia sui nuovi prezzi indicati in un approfondimento della proposta, sia a incongruenze tra la proposta tecnica e quella economica. L’Anas, però, ha impugnato l’esito del primo giudizio facendo rilevare l’erroneità del pronunciamento del Tar. Secondo l’ente titolare dell’appalto D’Adiutorio ha aggiunto prezzi «non coerenti» con i criteri indicati nelle tabelle allegate al disciplinare di gara e che, tra l’altro, risulterebbero «non riscontrabili nella busta tecnica del concorrente e conseguentemente la commissione di gara ha riscontrato un’asimmetria tra quanto indicato nella busta tecnica e nella busta economica». Oltre a questo l’Anas ha fatto rilevare che «l’offerta economica del concorrente è altresì indeterminata e quindi comporta l’esclusione dalla gara in quanto l’offerta economica – contenente l’indicazione degli importi relativi alle migliorie proposte – presenta una quantificazione dei nuovi prezzi diversa rispetto a quella indicata nell’offerta tecnica». Si tratta di argomentazione che il Consiglio di Stato ritiene valide. «Dal punto di vista della procedura a evidenza pubblica si rileva in generale a tale riguardo che il riferimento a specifici elaborati (che sono scrutinati da questo Giudice in quanto depositati in giudizio) non è sufficiente a ritenere che i nuovi prezzi contenuti nell’offerta economica trovino riscontro nell’offerta tecnica se i relativi documenti non consentono di riscontrare in modo lineare e sicuro il corrispondente contenuto dell’offerta economica», afferma la sentenza, «non può infatti chiedersi alla stazione appaltante di cercare un dato non evidenziato in tal senso e quindi “nascosto” fra altri dati o ricavabile sulla base di più documenti e informazioni, che debbono essere collegati in mancanza di una specifica indicazione in tal senso, anche in ragione dell’incertezza che ne deriva. In dette condizioni non può essere censurato il mancato reperimento del dato da parte della stazione appaltante». Di conseguenza il collegio presieduto da Diego Sabatino, con consigliere estensore Sara Raffaella Molinaro, ha ritenuto che «pertanto non si rinvengono motivi per ritenere illegittimo, sulla base delle censure presentate, il provvedimento escludente adottato dalla stazione appaltante con riferimento alla mancanza di corrispondenza fra offerta tecnica e offerta economica».
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