Pensionato risarcito dal giudice: «Investimento troppo rischioso»

Dieci anni fa il risparmiatore si vide azzerare il valore di 500 titoli acquistati al costo di 9 euro ciascuno «Dalla banca non gli furono fornite le informazioni necessarie per una scelta libera e consapevole»
TERAMO. Dopo un orientamento giurisprudenziale che appare ormai sempre più consolidato, soprattutto dopo gli ultimi pronunciamenti di secondo grado, ora ci sono le sfumature a fare la differenza. Che in una sentenza sono sempre sostanziali. E mai come nel caso delle azioni ex Tercas declinano le vite di centinaia di risparmiatori che, all’epoca dei fatti, da un momento all’altro si ritrovarono in mano titoli senza più valore. Come l’ex cliente che oggi ha 80 anni e che dieci anni fa si vide azzerare il valore delle 500 azioni acquistate nel 2006 a un prezzo di 9 euro e che ora una sentenza della giudice onoraria di pace di Teramo Anna Lissoni risarcisce di circa 5mila euro mettendo nero su bianco che: «A fronte di un profilo dell’uomo, già pensionato ai tempi della sottoscrizione, di propensione al rischio medio basso, gli veniva ugualmente proposto di acquistare delle azioni illiquide ad alto rischio peraltro non fornendo allo stesso adeguate informazioni per effettuare una valutazione e una scelta libera e consapevole, soprattutto in considerazione della aleatorietà del prodotto acquistato».
Anche in questo caso i fatti contestati risalgono a prima del commissariamento Tercas del 2012 e, di conseguenza, a prima dell’ingresso della Banca Popolare di Bari. In questi anni numerose sentenze di primo e secondo grado (anche se manca ancora il pronunciamento della Cassazione ) hanno stabilito che da parte dell’allora banca non ci fu adeguata e corretta informazione così come previsto dalle normative. Comportamento che viene messo in risalto anche in questo caso citando, a supporto, svariate sentenze della Suprema Corte proprio sull’obbligo da parte degli istituti di credito di fornire un’informazione corretta e adeguata ai clienti proprio sulla base di quello che viene definito il profilo di rischio . «Nel caso di specie», si legge nella sentenza, «il pensionato ha acquistato azioni illiquide, non quotate sui mercati regolamentati, con evidenti difficoltà di smobilizzo. In esito al giudizio è emerso che la banca convenuta ha contravvenuto alle norme di comportamento stabilite nel regolamento Consob n. 11522/1988 in merito alla adozione di particolare diligenza, correttezza e completezza dell’informazione da fornirsi all’investitore con un profilo di rischio basso o medio-basso come quello del ricorrente». E aggiunge: «Il comportamento tenuto dalla banca risulta contrario ai principi di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento Consob 11522/1998, comportante un grave inadempimento contrattuale foriero di adeguato risarcimento del danno». Il pensionato è stato assistito dall’avvocato Luca Macci.
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