Per la Tercas è insolvente ma il giudice dice di no

Accolto il ricorso di un artigiano contro la banca gestita ancora dal commissario che lo aveva segnalato a Bankitalia perché non aveva pagato un debito
TERAMO. Non aveva ottemperato alla richiesta della Tercas di rientrare dallo scoperto di conto corrente, ma questo non faceva di lui un imprenditore in stato di insolvenza, né la sua ditta artigiana un’impresa sull’orlo del fallimento. Eppure la Tercas lo aveva ugualmente iscritto nel “libro nero” della Banca d’Italia, il registro dei crediti a sofferenza della centrale rischi dell’istituto di vigilanza, con tutte le conseguenze del caso: danno alla reputazione imprenditoriale e difficoltà, per non dire impossibilità, di ottenere prestiti da qualche altra banca, né di mantenere le linee di credito già erogate.
Per questo il titolare di un’impresa artigiana teramana, assistito dall’avvocato Daniele Di Furia, si è rivolto al giudice civile con un ricorso d’urgenza per obbligare la Tercas a cancellare il suo nominativo dal registro della centrale dei rischi. E il giudice, Paolo Andrea Vassallo, gli ha dato ragione su tutta la linea, ordinando alla Tercas di revocare la segnalazione alla Banca d’Italia. L’ordinanza, peraltro, è indirizzata non all’attuale gestione della banca teramana, ma a quella commissariata, quando, in presenza del famoso buco di 600 milioni e prima ancora del salvataggio, la Tercas aveva dotato una stretta creditizia molto pesante.
Nella sentenza il giudice civile fa riferimento a quanto statuito dalla 1ª sezione della Cassazione civile nel 2009. In particolare la suprema corte, nella sentenza citata, afferma che «la segnalazione di una posizione “in sofferenza” per la centrale rischi della Banca d’Italia, richiede una valutazione da parte dell’intermediario (in questo caso la Tercas, ndr) riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza». Tutt’altro che insolvente, invece, l’impresa artigiana, tanto che aveva proposto alla banca il rientro rateizzato del debito, con il pagamento di 500 euro al mese, «comportamento», osserva il giudice civile di Teramo, «che viceversa è interpretabile come indice di oggettiva capacità finanziaria».
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