Per tribunali e periti è invalida ma l’Inps le nega la pensione

Parrucchiera colpita da un ictus che ha ridotto la sua capacità di lavoro è costretta dal 2007 a ricorsi e vertenze perché l’istituto, pur sempre battuto in giudizio, si ostina a non darle l’assegno
TERAMO. Nel Paese dove falsi invalidi a migliaia si godono pensioni e privilegi che non gli spettano succede anche che l’Inps si ostini a non riconoscerti invalido sebbene tale ti abbiano riconosciuto commissioni mediche, consulenti tecnici d’ufficio e diversi giudici in più gradi di giudizio.
Marilena F., 54 anni, una parrucchiera teramana, è stata colpita da un’emorragia cerebrale nel 2004. Ha avuto salva la vita grazie a un’operazione chirurgica ma gli strascichi dell’ictus hanno notevolmente ridotto la sua capacità di lavoro. Riconosciuta invalida (ovvero limitata per oltre due terzi della capacità lavorativa) con beneficio dell’assegno ordinario d’invalidità, nel gennaio 2007 ha inoltrato all’Inps la domanda per incassarlo. L’istituto, dopo un accertamento delle sue condizioni di salute, non ha accolto la domanda. Seguita con esito negativo la procedura amministrativa di rito, nel 2008 Marilena ha dovuto rivolgersi, tramite l’avvocato Wania Della Vigna, al giudice del lavoro del tribunale di Teramo. Nel giudizio è stata espletata da un medico legale una consulenza tecnica d’ufficio che ha stabilito come la donna fosse nelle condizioni per ottenere il beneficio richiesto; così, con sentenza del gennaio 2010, il giudice Luigi Santini ha condannato l’Inps ad erogare l’assegno a far data dalla presentazione della domanda. L’Inps ha impugnato la sentenza davanti alla Corte d’appello dell’Aquila, che nel marzo 2011 ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado.
A quel punto l’Inps provvedeva ad erogare a Marilena l’assegno ordinario d’invalidità. Ma nel settembre 2011 revisionava la pensione e, ritenendo che non permanessero più le condizioni che avevano dato luogo al riconoscimento, ne disponeva la revoca. La donna inoltrava ricorso in via amministrativa al comitato provinciale Inps, che nel maggio 2012 le comunicava il rigetto del ricorso. A quel punto Marilena, sempre tramite l’avvocato Della Vigna, proponeva ricorso giudiziario per l’accertamento tecnico preventivo. Il giudice disponeva una consulenza tecnica d’ufficio condotta dal dottor Luigi Di Re che, ancora una volta, riteneva sussistere una patologia che comporta una diminuzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi. L’Inps non mollava neanche stavolta e proponeva opposizione verso la Ctu. Il giudice Maria Rosaria Pietropaolo disponeva la rinnovazione della consulenza, affidandola a Maurizio Assetta, e anche questa confermava l’invalidità. Con sentenza dello scorso 15 settembre, il giudice Pietropaolo stabiliva che l’assegno va erogato e condannava l’Inps a pagare le spese.
«Ci saranno ulteriori appelli?», si chiede l’avvocato Della Vigna, che riassume: «In totale hanno decretato la condizione di invalidità lavorativa nel corso degli anni ben quattro diversi Ctu, due giudici di primo grado e i tre del collegio di appello. Cos’altro ancora è necessario perché l’Inps paghi la mia assistita?».
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